Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 15 mag 2014
Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per: a) «cittadino di un paese terzo», chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell', paragrafo 1, TFUE; b) «trasferimento intra-societario», il distacco temporaneo a fini professionali o di formazione di un cittadino di un paese terzo che al momento della domanda di un permesso per trasferimento intra-societario soggiorna al di fuori del territorio degli Stati membri, da un'impresa stabilita al di fuori del territorio di uno Stato membro e a cui il cittadino di un paese terzo è vincolato da un contratto di lavoro prima e durante il trasferimento, a un'entità appartenente all'impresa o allo stesso gruppo di imprese stabilita in quello Stato membro e, se del caso, la mobilità tra entità ospitanti stabilite in uno o diversi secondi Stati membri; c) «lavoratore trasferito all'interno della società», il cittadino di un paese terzo che soggiorna al di fuori del territorio degli Stati membri al momento della domanda di permesso per trasferimento intra-societario e che è oggetto di un trasferimento intra-societario; d) «entità ospitante», l'entità presso la quale è trasferito il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario, qualunque sia la sua forma giuridica, stabilita, conformemente al diritto nazionale, nel territorio di uno Stato membro; e) «dirigente», la persona che ricopre una carica elevata preposta essenzialmente alla gestione dell'entità ospitante, principalmente sotto la supervisione generale o la guida del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti; tale carica include: la direzione dell'entità ospitante oppure di un dipartimento o di una sottodivisione della stessa; la supervisione e il controllo dell'attività degli altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o dirigenziali; l'autorità di proporre assunzioni, licenziamenti o altre iniziative inerenti al personale; f) «personale specializzato», una persona che lavora all'interno del gruppo di imprese ed è in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante. Nella valutazione di tali conoscenze si tiene conto non solo delle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenze tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza a un albo professionale; g) «dipendente in tirocinio», il titolare di un diploma universitario trasferito a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuito durante il trasferimento; h) «familiari», i cittadini di paesi terzi di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio (14); i) «permesso per trasferimento intra-societario», l'autorizzazione recante l'acronimo «ICT» che consente al titolare di soggiornare e lavorare nel territorio del primo Stato membro e, se del caso, del secondo Stato membro ai sensi della presente direttiva; j) «permesso di mobilità di lunga durata», l'autorizzazione recante l'acronimo «mobile ICT» che consente al titolare di un permesso per trasferimento intra-societario di soggiornare e lavorare nel territorio del secondo Stato membro ai sensi della presente direttiva; k) «procedura unica di domanda», la procedura che conduce alla decisione in merito a una domanda di autorizzazione di un cittadino di un paese terzo a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro; l) «gruppo di imprese», due o più imprese che sono riconosciute collegate ai sensi del diritto nazionale nei seguenti modi: un'impresa, nei confronti di un'altra impresa, direttamente o indirettamente detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; controlla la maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa; ha diritto di designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa; ovvero le imprese sono gestite su base unificata dall'impresa madre; m) «primo Stato membro», lo Stato membro che per primo rilascia al cittadino di un paese terzo un permesso per trasferimento intra-societario; n) «secondo Stato membro», lo Stato membro in cui il lavoratore trasferito all'interno della società intende esercitare o esercita il diritto alla mobilità ai sensi della presente direttiva, diverso dal primo Stato membro; o) «professione regolamentata», una professione regolamentata quale definita nell', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE.
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