Art. 26
Cooperazione tra punti di contatto
In vigore dal 15 mag 2014
Cooperazione tra punti di contatto
1. Gli Stati membri designano punti di contatto che cooperano efficacemente e sono responsabili di ricevere e trasmettere le informazioni necessarie per attuare gli . Gli Stati membri danno la preferenza allo scambio di informazioni per via elettronica.
2. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri, attraverso i punti di contatto nazionali di cui al paragrafo 1, circa le autorità designate di cui all', paragrafo 4, e circa la procedura applicata alla mobilità di cui agli .
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