Art. 26 · Cooperazione tra punti di contatto

Art. 26

Cooperazione tra punti di contatto

In vigore dal 15 mag 2014
Cooperazione tra punti di contatto 1.   Gli Stati membri designano punti di contatto che cooperano efficacemente e sono responsabili di ricevere e trasmettere le informazioni necessarie per attuare gli . Gli Stati membri danno la preferenza allo scambio di informazioni per via elettronica. 2.   Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri, attraverso i punti di contatto nazionali di cui al paragrafo 1, circa le autorità designate di cui all', paragrafo 4, e circa la procedura applicata alla mobilità di cui agli .
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