Art. 20 · Mobilità

Art. 20

Mobilità

In vigore dal 15 mag 2014
Mobilità I cittadini di paesi terzi titolari di un permesso per trasferimento intra-societario valido rilasciato dal primo Stato membro possono, in virtù di tale permesso e di un documento di viaggio valido, alle condizioni stabilite agli e fatto salvo l', entrare, soggiornare e lavorare in uno o in diversi secondi Stati membri.
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