Art. 2
Ambito d'applicazione
In vigore dal 15 mag 2014
Ambito d'applicazione
1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che soggiornano al di fuori del territorio degli Stati membri al momento della domanda di ammissione e chiedono di essere ammessi o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro, ai sensi della presente direttiva, nell'ambito di trasferimenti intra-societari in qualità di dirigenti, personale specializzato o dipendenti in tirocinio.
2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che:
a)
chiedono di soggiornare in uno Stato membro in qualità di ricercatori ai sensi della direttiva 2005/71/CE, ai fini di un progetto di ricerca;
b)
in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e paesi terzi, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione o lavorano presso un'impresa stabilita in tali paesi terzi;
c)
sono distaccati nell'ambito della direttiva 96/71/CE;
d)
svolgono attività di lavoro autonomo;
e)
ricevono l'incarico da agenzie di collocamento, agenzie di lavoro interinale o qualsiasi altra impresa che si occupa di mettere a disposizione lavoratori destinati a lavorare sotto la supervisione e la direzione di un'altra impresa;
f)
sono ammessi come studenti a tempo pieno o che, nell'ambito dei loro studi, effettuano un tirocinio di breve durata e sotto supervisione.
3. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno diversi dal permesso per trasferimento intra-societario disciplinato dalla presente direttiva per motivi di lavoro a cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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