Art. 19
Familiari
In vigore dal 15 mag 2014
Familiari
1. La direttiva 2003/86/CE si applica nel primo Stato membro e nel secondo Stato membro che autorizzano il lavoratore trasferito all'interno della società a soggiornare e lavorare nel loro territorio ai sensi dell' della presente direttiva, fatte salve le deroghe previste nel presente articolo.
2. In deroga all', paragrafo 1, e all' della direttiva 2003/86/CE, il ricongiungimento familiare negli Stati membri non è subordinato alla condizione che il titolare del permesso rilasciato da tali Stati membri ai sensi della presente direttiva abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, e che abbia un periodo minimo di soggiorno.
3. In deroga all', paragrafo 1, terzo comma, e all', paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, le misure di integrazione di cui agli stessi articoli possono essere applicate dagli Stati membri solo dopo che sia stato concesso il ricongiungimento familiare alle persone interessate.
4. In deroga all', paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, i permessi di soggiorno per i familiari sono concessi da uno Stato membro, laddove siano soddisfatte le condizioni per il ricongiungimento familiare, entro 90 giorni dalla data della presentazione della domanda completa. L'autorità competente dello Stato membro tratta la domanda di permesso di soggiorno dei familiari del lavoratore trasferito all'interno della società contemporaneamente alla domanda di permesso per trasferimento intra-societario o di permesso di mobilità di lunga durata, nei casi in cui la domanda di permesso di soggiorno dei familiari del lavoratore trasferito all'interno della società viene presentata nello stesso momento. Si applicano le garanzie procedurali di cui all'.
5. In deroga all', paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, la durata di validità del permesso di soggiorno di familiari in uno Stato membro termina, in linea di massima, alla data di scadenza del permesso per trasferimento intra-societario o del permesso di mobilità di lunga durata rilasciato da tale Stato membro.
6. In deroga all', paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE e fatto salvo il principio di preferenza per i cittadini dell'Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni dei pertinenti atti di adesione, i familiari del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario cui sia stato accordato il ricongiungimento familiare hanno diritto all'accesso a un'attività lavorativa dipendente o autonoma nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno dei familiari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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