Art. 18
Diritto alla parità di trattamento
In vigore dal 15 mag 2014
Diritto alla parità di trattamento
1. Qualunque sia il diritto applicabile al rapporto di lavoro, e fatto salvo l', paragrafo 4, lettera b), i lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario ammessi a norma della presente direttiva beneficiano almeno di un trattamento uguale a quello riservato alle persone cui si applica la direttiva 96/71/CE con riguardo alle condizioni di occupazione a norma dell' della direttiva 96/71/CE, nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro.
2. I lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, per quanto concerne:
a)
la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i diritti e i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;
b)
il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;
c)
le disposizioni del diritto nazionale relative ai settori di sicurezza sociale elencati nell' del regolamento (CE) n. 883/2004, a meno che non si applichi il diritto del paese di origine in forza di accordi bilaterali o del diritto nazionale dello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, per assicurare che il lavoratore trasferito all'interno della società sia coperto dalla legislazione in materia di sicurezza sociale in uno di questi paesi. In caso di mobilità intra-unionale e fatti salvi gli accordi bilaterali che garantiscono che il lavoratore trasferito all'interno della società sia coperto dal diritto nazionale del paese di origine, si applica di conseguenza il regolamento (CE) n. 1231/2010;
d)
fatti salvi il regolamento (CE) n. 1231/2010 e gli accordi bilaterali, il pagamento delle pensioni legali, di vecchiaia, invalidità e reversibilità, basate sull'impiego precedente del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario e acquisite dal lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario che si trasferisce in un paese terzo, o dai suoi superstiti aventi diritto che soggiornano in un paese terzo del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario conformemente alla legislazione di cui all' del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini dello Stato membro interessato che si trasferiscono in un paese terzo;
e)
l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l'erogazione degli stessi, a esclusione delle procedure per l'ottenimento di un alloggio previste dal diritto nazionale, ferma restando la libertà di contratto conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, e dei servizi forniti dagli uffici pubblici per l'impiego.
Gli accordi bilaterali o il diritto nazionale di cui al presente paragrafo costituiscono accordi internazionali o disposizioni degli Stati membri nel senso di cui all'.
3. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010, gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 2, lettera c), con riferimento alle prestazioni familiari, non si applichi ai lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario che sono stati autorizzati a risiedere e lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a nove mesi.
4. Il presente articolo fa salvo il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare di rinnovare il permesso a norma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2014:66:oj#art-18