Art. 13 · Permesso per trasferimento intra-societario

Art. 13

Permesso per trasferimento intra-societario

In vigore dal 15 mag 2014
Permesso per trasferimento intra-societario 1.   Al lavoratore trasferito all'interno della società che rispetta i criteri di ammissione di cui all' e per il quale l'autorità competente ha preso una decisione favorevole è rilasciato un permesso per trasferimento intra-societario. 2.   Il periodo di validità del permesso per trasferimento intra-societario è almeno di un anno ovvero è pari alla durata del trasferimento nel territorio dello Stato membro interessato se inferiore, e può essere prorogato fino a un massimo di tre anni per i dirigenti e il personale specializzato e fino a un massimo di un anno per i dipendenti in tirocinio. 3.   Il permesso per trasferimento intra-societario è rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. 4.   Nel campo «tipo di permesso», conformemente alla lettera a), punto 6.4, dell'allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri inseriscono: «ICT». Gli Stati membri possono aggiungere anche un'indicazione nella propria o nelle proprie lingue ufficiali. 5.   Gli Stati membri non rilasciano permessi aggiuntivi, in particolare permessi di lavoro di qualunque tipo. 6.   Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti l'attività lavorativa durante il trasferimento intra-societario del cittadino di un paese terzo in formato cartaceo e/o memorizzare tali dati in formato elettronico ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1030/2002 e del punto 16, lettera a), del relativo allegato. 7.   Lo Stato membro interessato agevola in ogni modo il cittadino di un paese terzo la cui domanda di ammissione è stata accettata, nell'ottenimento del visto necessario.
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