Art. 11
Domande di permesso per trasferimento intra-societario o di permesso di mobilità di lunga durata
In vigore dal 15 mag 2014
Domande di permesso per trasferimento intra-societario o di permesso di mobilità di lunga durata
1. Gli Stati membri stabiliscono se una domanda debba essere presentata dal cittadino di un paese terzo o dall'entità ospitante. Gli Stati membri possono anche decidere di consentire che la domanda sia presentata indifferentemente dall'una o dall'altra parte.
2. La domanda di permesso per trasferimento intra-societario è presentata quando il cittadino di un paese terzo soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui è chiesta l'ammissione.
3. La domanda di permesso per trasferimento intra-societario è presentata alle autorità dello Stato membro in cui ha luogo il primo soggiorno. Qualora il primo soggiorno non sia il più lungo, la domanda è presentata alle autorità dello Stato membro in cui si deve soggiornare per un periodo complessivamente più lungo durante il trasferimento.
4. Gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso per trasferimento intra-societario o il permesso di mobilità di lunga durata.
5. Il richiedente ha il diritto di presentare una domanda nell'ambito di una procedura unica.
6. Possono essere introdotte procedure semplificate ai fini del rilascio di permessi per trasferimento intra-societario, permessi di mobilità di lunga durata e permessi accordati ai familiari di un lavoratore trasferito all'interno della società, nonché di visti per le entità o le imprese o i gruppi di imprese riconosciuti a tal fine dagli Stati membri ai sensi del diritto o delle prassi amministrative nazionali.
Il riconoscimento è valutato periodicamente.
7. Le procedure semplificate di cui al paragrafo 6 comprendono almeno:
a)
l'esenzione del richiedente dalla presentazione di alcune delle prove di cui all' o all', paragrafo 2, lettera a);
b)
una procedura di ammissione accelerata che permette il rilascio di permessi per trasferimento intra-societario e permessi di mobilità di lunga durata in tempi più brevi rispetto a quelli di cui all', paragrafo 1, o all', paragrafo 2, lettera b); e/o
c)
procedure agevolate e/o accelerate relative al rilascio dei visti necessari.
8. Le entità o le imprese o i gruppi di imprese riconosciuti ai sensi del paragrafo 6 notificano all'autorità competente qualunque modifica che incida sulle condizioni del riconoscimento senza indugio e, in ogni caso, entro 30 giorni.
9. Gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate, compresa la revoca del riconoscimento, in caso di mancata notifica all'autorità competente.
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