Art. 95
Disposizioni transitorie
In vigore dal 15 mag 2014
Disposizioni transitorie
1. Fino al 3 luglio 2020:
a)
l’obbligo di compensazione di cui all’ del regolamento (UE) n. 648/2012 e le tecniche di attenuazione dei rischi di cui all’, paragrafo 3, del suddetto regolamento non si applicano ai contratti derivati su prodotti energetici C6 stipulati da controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o da controparti non finanziarie autorizzate per la prima volta come imprese di investimento a decorrere dal 3 gennaio 2017; e
b)
tali contratti derivati su prodotti energetici C6 non sono considerati contratti derivati OTC ai fini della soglia di compensazione stabilita all’ del regolamento (UE) n. 648/2012.
I contratti derivati su prodotti energetici C6 che beneficiano del regime transitorio previsto al primo comma sono soggetti a tutti gli altri requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.
2. La deroga di cui al paragrafo 1 è concessa dalla pertinente autorità competente. L’autorità competente notifica all’ESMA i contratti derivati su prodotti energetici C6 cui è stata concessa una deroga a norma del paragrafo 1 e l’ESMA pubblica sul suo sito web un elenco di tali contratti.
Storico versioni
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