Art. 93 · Recepimento

Art. 93

Recepimento

In vigore dal 15 mag 2014
Recepimento 1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 3 luglio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali misure a decorrere dal 3 gennaio 2017, fatta eccezione per le disposizioni che recepiscono l’, paragrafo 2, che si applicano a decorrere dal 3 settembre 2018. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri applicano le misure di cui all’ a decorrere dal 3 luglio 2015. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’ESMA il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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