Art. 92 · Modifiche della direttiva 2011/61/UE

Art. 92

Modifiche della direttiva 2011/61/UE

In vigore dal 15 mag 2014
Modifiche della direttiva 2011/61/UE La direttiva 2011/61/UE è così modificata: 1) all’, paragrafo 1, lettera r), è aggiunto il punto seguente: «vii) lo Stato membro, diverso dallo Stato membro ospitante, in cui un GEFIA UE fornisce i servizi di cui all’, paragrafo 4;»; 2) l’ è così modificato: a) Il titolo dell’ è sostituito dal seguente: «Condizioni per la gestione di FIA UE stabiliti in altri Stati membri e per la fornitura di servizi in altri Stati membri»; b) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE autorizzato possa, direttamente o istituendo una succursale: a) gestire FIA UE stabiliti in un altro Stato membro, purché il GEFIA sia autorizzato a gestire tale tipo di FIA; b) prestare in un altro Stato membro i servizi di cui all’, paragrafo 4, per i quali è stato autorizzato. 2.   Un GEFIA che intenda prestare per la prima volta le attività e i servizi di cui al paragrafo 1 comunica alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine le informazioni seguenti: a) lo Stato membro in cui intende gestire FIA direttamente o stabilendovi una succursale e/o prestare i servizi di cui all’, paragrafo 4 b) un programma di attività in cui sono precisati in particolare i servizi che intende prestare e/o è indicato il FIA che intende gestire.».
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