Art. 92
Modifiche della direttiva 2011/61/UE
In vigore dal 15 mag 2014
Modifiche della direttiva 2011/61/UE
La direttiva 2011/61/UE è così modificata:
1)
all’, paragrafo 1, lettera r), è aggiunto il punto seguente:
«vii)
lo Stato membro, diverso dallo Stato membro ospitante, in cui un GEFIA UE fornisce i servizi di cui all’, paragrafo 4;»;
2)
l’ è così modificato:
a)
Il titolo dell’ è sostituito dal seguente:
«Condizioni per la gestione di FIA UE stabiliti in altri Stati membri e per la fornitura di servizi in altri Stati membri»;
b)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE autorizzato possa, direttamente o istituendo una succursale:
a)
gestire FIA UE stabiliti in un altro Stato membro, purché il GEFIA sia autorizzato a gestire tale tipo di FIA;
b)
prestare in un altro Stato membro i servizi di cui all’, paragrafo 4, per i quali è stato autorizzato.
2. Un GEFIA che intenda prestare per la prima volta le attività e i servizi di cui al paragrafo 1 comunica alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine le informazioni seguenti:
a)
lo Stato membro in cui intende gestire FIA direttamente o stabilendovi una succursale e/o prestare i servizi di cui all’, paragrafo 4
b)
un programma di attività in cui sono precisati in particolare i servizi che intende prestare e/o è indicato il FIA che intende gestire.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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