Art. 9
Organo di gestione
In vigore dal 15 mag 2014
Organo di gestione
1. Le autorità competenti che rilasciano l’autorizzazione ai sensi dell’ assicurano che le imprese di investimento e i loro organi di gestione rispettino gli della direttiva 2013/36/UE.
L’ESMA e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 (ABE) adottano congiuntamente gli orientamenti relativi agli elementi elencati all’, paragrafo 12, della direttiva 2013/36/UE.
2. Nel concedere l’autorizzazione ex le autorità competenti possono autorizzare i membri dell’organo di gestione a detenere un incarico di amministratore non esecutivo in più rispetto a quanto autorizzato dall’, paragrafo 3, della direttiva 2012/36/UE. Le autorità competenti informano periodicamente l’ESMA di tali autorizzazioni.
L’ESMA e l’ABE coordinano la raccolta di informazioni fornite a norma del primo comma del presente paragrafo e dell’, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE in relazione alle imprese di investimento.
3. Gli Stati membri garantiscono che l’organo di gestione di un’impresa di investimento definisca, sorvegli e risponda dell’applicazione di dispositivi di governance che garantiscano un’efficace e prudente gestione di un’impresa di investimento, comprese la separazione delle funzioni dell’impresa di investimento stessa e la prevenzione dei conflitti di interesse, e siano tali da promuovere l’integrità del mercato e gli interessi della clientela.
Fatti salvi gli obblighi sanciti dall’, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/CE detti dispositivi ottemperano anche che l’organo di gestione definisca, approvi e controlli:
a)
l’organizzazione dell’impresa per la prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, comprese le qualifiche, conoscenze e competenze richieste al personale, le risorse, le procedure e gli accordi per la prestazione di servizi e attività da parte dell’impresa, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle sue attività e di tutti i requisiti che essa deve soddisfare;
b)
la politica dell’impresa relativa alla prestazione o offerta di servizi, attività, operazioni e prodotti, conformemente alla tolleranza al rischio dell’impresa e alle caratteristiche ed esigenze dei clienti dell’impresa destinatari delle prestazioni o offerte. Ciò comprende eventualmente l’effettuazione di adeguate prove di stress;
c)
una politica retributiva per le persone che si occupano della prestazione di servizi alla clientela, volta a incoraggiare una condotta professionale responsabile e il trattamento equo dei clienti e ad evitare conflitti di interesse nelle relazioni con questi ultimi;
L’organo di gestione sorveglia e valuta periodicamente l’adeguatezza e l’attuazione degli obiettivi strategici dell’impresa nella prestazione di servizi e attività d’investimento e di servizi accessori, l’efficacia dei dispositivi di governance societaria dell’impresa di investimento e l’adeguatezza delle strategie relative alla prestazione di servizi ai clienti e prende i provvedimenti opportuni per rimediare ad eventuali carenze.
I membri dell’organo di gestione hanno accesso adeguato alle informazioni e ai documenti necessari per controllare e monitorare il processo decisionale della dirigenza.
4. L’autorità competente rifiuta l’autorizzazione se non è certa che i membri dell’organo di gestione dell’impresa di investimento abbiano i requisiti di onorabilità, possiedano le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie e dedichino tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni nell’impresa o se esistono ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che l’organo di gestione dell’impresa possa metterne a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e che non tenga adeguatamente conto degli interessi della clientela e dell’integrità del mercato.
5. Gli Stati membri prescrivono che l’impresa di investimento notifichi all’autorità competente tutti i membri dell’organo di gestione e qualsiasi cambiamento intervenuto nella sua composizione, fornendo tutte le informazioni necessarie per valutare se l’impresa rispetti le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
6. Gli Stati membri prescrivono che nella impresa di investimento richiedente vi siano almeno due persone che dirigono di fatto l’attività; essa è in regola con i requisiti di cui al paragrafo 1.
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono rilasciare l’autorizzazione alle imprese di investimento che sono persone fisiche o alle imprese di investimento che sono persone giuridiche dirette da un’unica persona fisica conformemente al loro statuto e alla legislazione nazionale applicabile. Gli Stati membri prescrivono comunque che:
a)
siano state adottate misure alternative per garantire la gestione sana e prudente di tali imprese nonché l’adeguata considerazione dell’interesse dei clienti e l’integrità del mercato;
b)
le persone fisiche interessate soddisfino il criterio dell’onorabilità, possiedano sufficienti conoscenze, competenze e esperienze e dedichino tempo sufficiente per svolgere le loro funzioni.
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