Art. 85 · Poteri degli Stati membri ospitanti

Art. 85

Poteri degli Stati membri ospitanti

In vigore dal 15 mag 2014
Poteri degli Stati membri ospitanti 1.   Gli Stati membri ospitanti prescrivono che le autorità competenti possano richiedere, a fini statistici, che tutte le imprese di investimento aventi succursali nel loro territorio presentino loro relazioni periodiche sulle attività di tali succursali. 2.   Per l’esercizio delle responsabilità loro conferite dalla presente direttiva, gli Stati membri ospitanti prescrivono che le autorità competenti possano richiedere che le succursali delle imprese di investimento forniscano le informazioni necessarie per controllare che esse osservino le norme di tali Stati loro applicabili nei casi di cui all’, paragrafo 8. Tali requisiti non possono essere più rigorosi di quelli imposti dagli stessi Stati membri alle imprese stabilite nel loro territorio per controllare l’osservanza di dette norme.
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