Art. 84 · Consultazioni prima di un’autorizzazione

Art. 84

Consultazioni prima di un’autorizzazione

In vigore dal 15 mag 2014
Consultazioni prima di un’autorizzazione 1.   L’autorità competente dell’altro Stato membro interessato è consultata prima della concessione dell’autorizzazione a un’impresa di investimento che rientra tra una delle seguenti: a) un’impresa figlia di un’impresa di investimento o di un gestore del mercato o di un ente creditizio autorizzati in un altro Stato membro; b) un’impresa figlia dell’impresa madre di un’impresa di investimento o di un ente creditizio autorizzati in un altro Stato membro; c) un’impresa controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un’impresa di investimento o un ente creditizio autorizzati in un altro Stato membro. 2.   L’autorità competente di uno Stato membro responsabile della vigilanza sugli enti creditizi o sulle imprese di assicurazioni è consultata prima della concessione dell’autorizzazione ad un’impresa di investimento o ad un gestore del mercato che sia: a) un’impresa figlia di un ente creditizio o di un’impresa di assicurazioni autorizzata nell’Unione; b) un’impresa figlia dell’impresa madre di un ente creditizio o di un’impresa di assicurazioni autorizzata nell’Unione; c) controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un ente creditizio o un’impresa di assicurazioni autorizzati nell’Unione. 3.   Le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 si consultano in particolare per valutare l’idoneità degli azionisti o dei membri nonché l’onorabilità e la professionalità delle persone che dirigono effettivamente le attività dell’impresa e che sono coinvolte nella gestione di un altro soggetto dello stesso gruppo. Esse si scambiano vicendevolmente tutte le informazioni riguardanti questi aspetti che siano pertinenti per le altre autorità competenti interessate ai fini della concessione di un’autorizzazione nonché del controllo in via continuativa dell’ottemperanza alle condizioni di esercizio. 4.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la consultazione di altre autorità competenti prima di concedere l’autorizzazione. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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