Art. 79
Obbligo di collaborazione
In vigore dal 15 mag 2014
Obbligo di collaborazione
1. Le autorità competenti dei diversi Stati membri collaborano tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l’espletamento delle mansioni loro assegnate dalla presente direttiva o dal regolamento (UE) n. 600/2014, valendosi dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal regolamento (UE) n. 600/2014 o dal diritto nazionale.
Qualora gli Stati membri abbiano scelto, a norma dell’, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui a tale articolo, essi provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri necessari per operare in collegamento con le autorità giudiziarie soggette alla loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014, nonché di fornire le stesse informazioni alle altre autorità competenti e all’ESMA, in modo da adempiere al proprio obbligo di cooperare vicendevolmente e nei confronti dell’ESMA ai fini della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014.
Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. In particolare, si scambiano informazioni e collaborano nell’ambito delle indagini o delle attività di vigilanza.
Le autorità competenti possono anche cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto riguarda azioni tese a facilitare la riscossione di ammende.
Per agevolare ed accelerare la collaborazione e più particolarmente lo scambio di informazioni, gli Stati membri designano un’unica autorità competente quale punto di contatto ai fini della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, all’ESMA e agli altri Stati membri i nomi delle autorità designate a ricevere le richieste di scambi di informazioni o di collaborazione a norma del presente paragrafo. L’ESMA pubblica sul suo sito web l’elenco di dette autorità e ne cura l’aggiornamento.
2. Quando, tenuto conto della situazione dei mercati dei valori mobiliari nello Stato membro ospitante, le operazioni di una sede di negoziazione che ha instaurato dispositivi in uno Stato membro ospitante hanno acquisito un’importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato, le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante della sede di negoziazione concludono adeguati accordi di collaborazione.
3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare l’assistenza prevista al paragrafo 1.
Le autorità competenti possono avvalersi dei loro poteri a fini di collaborazione anche laddove il comportamento oggetto di indagine non costituisca una violazione di alcuna regolamentazione in vigore nel loro Stato membro.
4. Quando un’autorità competente ha validi motivi per sospettare che atti contrari alle disposizioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 siano o siano stati commessi nel territorio di un altro Stato membro da soggetti non sottoposti alla sua vigilanza, ne informa l’autorità competente dell’altro Stato membro e l’ESMA con la maggiore precisione possibile. L’autorità competente informata adotta provvedimenti appropriati. Essa comunica all’autorità competente che l’ha informata e all’ESMA il risultato del suo intervento ed eventualmente gli sviluppi intermedi di rilievo. Il presente paragrafo fa salva la competenza dell’autorità che ha trasmesso le informazioni.
5. Fatti salvi i paragrafi 1 e 4, le autorità competenti comunicano all’ESMA e alle altre autorità competenti le informazioni relative a:
a)
eventuali richieste di riduzione dell’entità di una posizione o esposizione, a norma dell’, paragrafo 2, lettera o);
b)
eventuali limitazioni alla possibilità delle persone di aprire una posizione in un derivato su merci strumento, a norma dell’, paragrafo 2, lettera p).
La notifica, se del caso, deve includere informazioni dettagliate sulla richiesta o sulla domanda, a norma dell’, paragrafo 2, lettera j), compresa l’identità della o delle persone cui è stata indirizzata e le ragioni addotte, come pure la portata delle limitazioni introdotte a norma dell’, paragrafo 2, lettera p), compresa la persona interessata, gli strumenti finanziari applicabili, eventuali limiti all’entità delle posizioni che qualsiasi persona può detenere in qualsiasi momento, le eventuali deroghe concesse a norma dell’ e le ragioni addotte.
La notifica è fatta almeno 24 ore prima dell’entrata in vigore prevista degli interventi o delle misure. In circostanze eccezionali, l’autorità competente può effettuare la notifica meno di 24 ore prima dell’entrata in vigore della misura quando non sia possibile rispettare tale termine.
Un’autorità competente di uno Stato membro che riceve la notifica a norma del presente paragrafo può adottare misure in conformità dell’, paragrafo 2, lettere o) o p), quando sia convinta che la misura è necessaria per conseguire l’obiettivo dell’altra autorità competente. L’autorità competente invia una notifica in conformità del presente paragrafo anche quando ha intenzione di adottare misure.
Se le azioni di cui al primo comma, lettere a) o b), del presente paragrafo sono relative a prodotti energetici all’ingrosso, l’autorità competente ne informa anche l’Agenzia per la collaborazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) istituita a norma del regolamento (CE) n. 713/2009.
6. Per quanto riguarda le quote di emissioni, le autorità competenti cooperano con gli enti pubblici responsabili della vigilanza dei mercati a pronti e di vendita all’asta e con le autorità competenti, gli amministratori dei registri e altri enti pubblici responsabili del controllo della conformità nell’ambito della direttiva 2003/87/CE, al fine di garantire che possano acquisire un quadro d’insieme consolidato dei mercati delle quote di emissioni.
7. In relazione ai derivati su merci agricole, le autorità competenti riferiscono a e cooperano con gli organismi pubblici responsabili della vigilanza, dell’amministrazione e della regolamentazione dei mercati agricoli fisici ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che stabiliscono i criteri secondo i quali le operazioni di una sede di negoziazione in uno Stato membro ospitante potrebbero essere considerate di sostanziale importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato membro.
9. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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