Art. 76 · Segreto professionale

Art. 76

Segreto professionale

In vigore dal 15 mag 2014
Segreto professionale 1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti o per gli organismi ai quali sono state delegate funzioni a norma dell’, paragrafo 2, nonché i revisori dei conti e gli esperti che agiscono per conto delle autorità competenti siano soggetti all’obbligo del segreto professionale. Essi non divulgano le informazioni riservate ricevute da tali persone nell’esercizio delle loro funzioni, salvo in una forma sommaria o aggregata che non consenta di identificare le singole imprese di investimento, i gestori del mercato, i mercati regolamentati o qualsiasi altra persona, fatte salve le disposizioni del diritto penale o fiscale nazionale o le altre disposizioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014. 2.   Qualora un’impresa di investimento, un gestore del mercato o un mercato regolamentato siano dichiarati falliti o siano soggetti a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi possono essere rivelate nel quadro di procedimenti civili o commerciali, se necessarie a tali procedimenti. 3.   Fatte salve le disposizioni del diritto penale o fiscale nazionale, le autorità competenti, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 possono servirsene soltanto nell’espletamento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda le autorità competenti nell’ambito di applicazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 o, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche per le finalità per cui le informazioni sono state loro fornite e/o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l’esercizio di tali funzioni. Tuttavia, qualora l’autorità competente o un’altra autorità, organismo o persona che comunica le informazioni vi acconsenta, l’autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi. 4.   Qualsiasi informazione riservata ricevuta, scambiata o trasmessa a norma della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 è soggetta alle condizioni in materia di segreto professionale stabilite nel presente articolo. Tuttavia, il presente articolo non osta a che le autorità competenti scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 e di altre direttive o regolamenti applicabili alle imprese di investimento, agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli OICVM, ai fondi di investimento alternativi (FIA), agli intermediari assicurativi e riassicurativi, alle imprese di assicurazione, ai mercati regolamentati o agli operatori del mercato, alle CCP, ai CSD o altri con l’assenso dell’autorità competente o altra autorità, organismo, o persona fisica o giuridica che ha trasmesso l’informazione. 5.   Questo articolo non osta a che le autorità competenti possano scambiare o trasmettere, in conformità del diritto nazionale, informazioni riservate che non sono state ricevute da un’autorità competente di un altro Stato membro.
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