Art. 75 · Meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori

Art. 75

Meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori

In vigore dal 15 mag 2014
Meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori 1.   Gli Stati membri garantiscono l’istituzione di procedure efficaci ed effettive di reclamo e di ricorso per la risoluzione extragiudiziale di controversie in materia di consumo relative alla prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori da parte delle imprese di investimento, avvalendosi, se del caso, degli organismi esistenti. Gli Stati membri garantiscono inoltre che tutte le imprese di investimento aderiscano a uno o più organi che attuano tali procedure di reclamo e ricorso. 2.   Gli Stati membri assicurano che tali organismi collaborino attivamente con le rispettive controparti negli altri Stati membri nella composizione delle controversie transfrontaliere. 3.   Le autorità competenti comunicano all’ESMA le procedure di reclamo e di ricorso di cui al paragrafo 1 disponibili nella loro giurisdizione. L’ESMA pubblica un elenco dei meccanismi extragiudiziali sul suo sito web e ne cura l’aggiornamento.
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