Art. 74
Diritto di impugnazione
In vigore dal 15 mag 2014
Diritto di impugnazione
1. Gli Stati membri garantiscono che le decisioni adottate in applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 o delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate ai sensi della presente direttiva siano adeguatamente motivate e siano soggette al diritto di impugnazione giurisdizionale. Il diritto di impugnazione giurisdizionale si applica anche quando non sia stata adottata alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione di una domanda di autorizzazione corredata di tutte le informazioni richieste.
2. Gli Stati membri prevedono che uno o più dei seguenti organismi, in funzione di quanto stabilito dal diritto nazionale, possano inoltre, nell’interesse dei consumatori e conformemente al diritto nazionale, adire i tribunali o fare ricorso ai competenti organismi amministrativi per ottenere che siano applicati il regolamento (UE) n. 600/2014 e le disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva:
a)
organismi pubblici o loro rappresentanti;
b)
organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori;
c)
organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse a proteggere i loro membri.
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