Art. 71 · Pubblicazione delle decisioni

Art. 71

Pubblicazione delle decisioni

In vigore dal 15 mag 2014
Pubblicazione delle decisioni 1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino qualsiasi decisione che impone una sanzione o una misura amministrativa per violazioni del regolamento (UE) n. 600/2014 o delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva sui propri siti web ufficiali senza indebito ritardo dopo che la persona soggetta alla sanzione sia stata informata di tale decisione. La pubblicazione contiene quanto meno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l’identità delle persone responsabili. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa. Tuttavia, quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell’identità delle persone giuridiche o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti: a) rinviino la pubblicazione della decisione di imporre la sanzione o la misura fino a che i motivi di non pubblicazione cessino di valere, o b) pubblichino la decisione di imporre la sanzione o la misura in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l’effettiva protezione dei dati personali in questione, o c) non pubblichino affatto la decisione di imporre una sanzione o una misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare: i) che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio; ii) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore. Qualora si decida di pubblicare la sanzione o una misura in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere. 2.   Laddove la decisione di imporre una sanzione o una misura sia subordinata a un ricorso dinanzi alle pertinenti autorità giudiziarie o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano altresì, immediatamente, sul loro sito Internet ufficiale, tali informazioni nonché eventuali informazioni successive sull’esito del ricorso. Inoltre, sono pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di imporre una sanzione o una misura. 3.   Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul proprio sito web ufficiale per almeno cinque anni dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione restano sul sito Internet ufficiale dell’autorità competente solo per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Le autorità competenti informano l’ESMA in merito a tutte le sanzioni amministrative applicate ma non pubblicate ai sensi del paragrafo 1, lettera c), inclusi eventuali ricorsi ed il relativo esito. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti ricevano le informazioni e la sentenza definitiva in relazione a qualsiasi sanzione penale applicata e le trasmettano all’ESMA. L’ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. La banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse. 4.   Gli Stati membri inviano all’ESMA con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni e le misure applicate a norma dei paragrafi 1 e 2. Tale obbligo non riguarda le misure di natura investigativa. Qualora gli Stati membri abbiano scelto, a norma dell’, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni previste da detto articolo, le loro autorità competenti forniscono all’ESMA su base annua dati anonimi e aggregati relativi a tutte le indagini penali avviate ed alle sanzioni penali applicate. L’ESMA pubblica le informazioni sulle sanzioni penali applicate in una relazione annuale. 5.   Se l’autorità competente ha divulgato una misura, una sanzione amministrativa o una sanzione penale al pubblico, essa riferisce allo stesso tempo tale fatto all’ESMA. 6.   Se le sanzioni penali o amministrative rese pubbliche riguardano un’impresa di investimento, un gestore di mercato, un fornitore di servizi di comunicazione dati, un istituto di credito in relazione a servizi di investimento e attività o servizi accessori o una succursale di imprese di paesi terzi autorizzate in conformità della presente direttiva, l’ESMA aggiunge un riferimento alla sanzione resa pubblica nel registro pertinente. 7.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l’invio delle informazioni di cui al presente articolo. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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