Art. 7
Procedure per la concessione e il rifiuto dell’autorizzazione
In vigore dal 15 mag 2014
Procedure per la concessione e il rifiuto dell’autorizzazione
1. L’autorità competente non concede l’autorizzazione se prima non si è pienamente assicurata che il richiedente soddisfi tutti i requisiti derivanti dalle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva.
2. L’impresa di investimento fornisce tutte le informazioni - compreso un programma di attività che indichi in particolare i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa - di cui l’autorità competente necessita per accertarsi che l’impresa di investimento abbia adottato, al momento dell’autorizzazione iniziale, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dal presente capo.
3. Il richiedente riceve, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, comunicazione del rilascio o del rifiuto dell’autorizzazione.
4. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
le informazioni da fornire alle autorità competenti conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, compreso il programma di attività;
b)
i requisiti applicabili alla direzione delle imprese di investimento ai sensi dell’, paragrafo 6, e le informazioni per le notifiche di cui all’, paragrafo 5;
c)
i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata e gli ostacoli che possono impedire l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza dell’autorità competente di cui all’, paragrafi 1 e 2.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
5. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, e all’, paragrafo 5.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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