Art. 69
Poteri di vigilanza
In vigore dal 15 mag 2014
Poteri di vigilanza
1. Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza, inclusi i poteri di indagine ed i poteri di imporre misure correttive, necessari allo svolgimento dei loro compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014.
2. I poteri di cui al paragrafo 1 comprendono quanto meno i seguenti elementi:
a)
avere accesso a qualsiasi documento o altri dati in qualsiasi forma che secondo l’autorità competente potrebbe essere pertinente ai fini dell’esercizio della propria funzione di vigilanza e riceverne o farne copia;
b)
esigere o chiedere la fornitura di informazioni a qualsiasi persona e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;
c)
eseguire ispezioni o indagini in loco;
d)
richiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o scambi di dati conservate da una impresa di investimento, da un ente creditizio o da un’altra entità disciplinata dalla presente direttiva o dal regolamento (UE) n. 600/2014;
e)
richiedere il blocco o il sequestro dei beni, o entrambi;
f)
richiedere la temporanea interdizione dell’esercizio dell’attività professionale;
g)
richiedere ai revisori dei conti delle imprese di investimento, dei mercati regolamentati e dei prestatori di servizi di comunicazione dei dati di fornire informazioni;
h)
riferire fatti all’autorità giudiziaria ai fini della promozione dell’azione penale;
i)
autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche;
j)
esigere o richiedere la fornitura di informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, a qualsiasi persona in relazione all’entità e alle finalità di una posizione o esposizione aperta mediante uno strumento derivato su merci e alle eventuali attività e passività nel mercato sottostante;
k)
esigere la cessazione temporanea o permanente di pratiche o condotte che l’autorità competente considera contrarie alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 e alle disposizioni adottate ai fini dell’attuazione della presente direttiva ed impedire il ripetersi di tali pratiche o condotte;
l)
adottare qualunque tipo di misura per garantire che le imprese di investimento, i mercati regolamentati e le altre persone cui si applica la presente direttiva o il regolamento (UE) n. 600/2014 continuino a rispettare gli obblighi di legge;
m)
richiedere la sospensione delle negoziazioni di uno strumento finanziario;
n)
richiedere l’esclusione di uno strumento finanziario dalla negoziazione, sia in un mercato regolamentato che nell’ambito di altri dispositivi di negoziazione;
o)
richiedere a qualsiasi persona di adottare misure per ridurre l’entità di una posizione o esposizione;
p)
limitare la possibilità di qualsiasi persona di concludere un contratto derivato su merci, anche introducendo limiti sull’entità di una posizione che qualsiasi persona può detenere in ogni momento a norma dell’ della presente direttiva;
q)
emanare comunicazioni pubbliche;
r)
richiedere, nei termini consentiti dal diritto nazionale, le registrazioni esistenti, detenute da un operatore di telecomunicazioni, riguardanti le comunicazioni telefoniche e gli scambi di dati, qualora vi sia un ragionevole sospetto di violazione e qualora tali registrazioni possano essere rilevanti ai fini di un’indagine per violazioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014;
s)
sospendere la commercializzazione o la vendita di strumenti finanziari o depositi strutturati qualora le condizioni di cui agli o 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 siano soddisfatte;
t)
sospendere la commercializzazione o la vendita di strumenti finanziari o depositi strutturati qualora l’impresa di investimento non abbia sviluppato o applicato un processo di approvazione del prodotto efficace o non abbia altrimenti rispettato le disposizioni di cui all’, paragrafo 3, della presente direttiva;
u)
chiedere la destituzione di una persona fisica dal consiglio di amministrazione di un’impresa di investimento o di un gestore del mercato.
Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che recepiscono i paragrafi 1 e 2 alla Commissione e all’ESMA. Essi informano immediatamente la Commissione e l’ESMA di tutte le successive modifiche.
Gli Stati membri garantiscono che siano istituiti i meccanismi necessari a garantire il pagamento di un risarcimento o l’adozione di altre misure correttive a norma del diritto nazionale per eventuali perdite pecuniarie o danni subiti a seguito di una violazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014.
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