Art. 63 · Requisiti per l’organo di gestione di un fornitore di servizi di comunicazione dati

Art. 63

Requisiti per l’organo di gestione di un fornitore di servizi di comunicazione dati

In vigore dal 15 mag 2014
Requisiti per l’organo di gestione di un fornitore di servizi di comunicazione dati 1.   Gli Stati membri prescrivono che tutti i membri dell’organo di gestione di un fornitore di servizi di comunicazione dati soddisfino sempre i requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie, e dedichino tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni. L’organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze e esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività del fornitore di servizi di comunicazione dati. Ciascun membro dell’organo di gestione agisce con onestà, integrità e indipendenza di spirito in modo da poter e mettere in discussione efficacemente, se necessario, le decisioni dell’alta dirigenza nonché, sempre se necessario, di sorvegliare e controllare in modo efficace le decisioni in materia di gestione. Se un gestore del mercato chiede l’autorizzazione per gestire un APA, un CTP o un ARM e i membri dell’organo di gestione dell’APA, CTP o ARM sono gli stessi dell’organo di gestione del mercato regolamentato, tali membri sono tenuti al rispetto dei requisiti di cui al primo comma. 2.   Entro il 3 gennaio 2016, l’ESMA elabora orientamenti per valutare l’idoneità dei membri dell’organo di gestione di cui al paragrafo 1, tenendo conto dei diversi ruoli e funzioni svolti dagli stessi nonché della necessità di evitare conflitti d’interesse tra i membri dell’organo di gestione e gli utenti dell’APA, CTP o ARM. 3.   Gli Stati membri impongono ai fornitori di servizi di comunicazione dati di notificare alle autorità competenti l’identità di tutti i membri del proprio organo di gestione e tutti i cambiamenti relativi alla composizione dello stesso, nonché tutte le informazioni necessarie a valutare se l’impresa è conforme alle disposizioni del paragrafo 1. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché l’organo di gestione di un fornitore di servizi di comunicazione dati definisca dispositivi di governance che garantiscano un’efficace e prudente gestione di un’organizzazione, comprese la separazione delle funzioni nell’organizzazione e la prevenzione dei conflitti di interesse, e in modo tale da promuovere l’integrità del mercato e gli interessi dei suoi clienti. 5.   L’autorità competente rifiuta l’autorizzazione se non è certa che le persone che dirigeranno effettivamente l’attività del fornitore di servizi di comunicazione dati abbiano onorabilità e professionalità sufficienti o laddove esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che i cambiamenti proposti nella direzione del fornitore di servizi ne mettano a repentaglio la gestione sana e prudente e non consentano di tenere adeguatamente conto degli interessi dei clienti e dell’integrità del mercato.
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