Art. 62 · Revoca delle autorizzazioni

Art. 62

Revoca delle autorizzazioni

In vigore dal 15 mag 2014
Revoca delle autorizzazioni L’autorità competente può revocare l’autorizzazione rilasciata a un fornitore di servizi di comunicazione dati se quest’ultimo: a) non si avvale dell’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o non ha prestato servizi di comunicazione dati nel corso dei sei mesi precedenti, a salvo il caso in cui lo Stato membro interessato non abbia disposto la decadenza dell’autorizzazione in tali casi; b) ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione; d) ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014.
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