Art. 60
Ambito di applicazione dell’autorizzazione
In vigore dal 15 mag 2014
Ambito di applicazione dell’autorizzazione
1. Lo Stato membro d’origine garantisce che nell’autorizzazione siano specificati i servizi che i fornitori di servizi di comunicazione dati sono autorizzati a prestare. I fornitori di servizi di comunicazione dati che intendano ampliare la propria attività aggiungendovi altri servizi di comunicazione dati presentano una richiesta di estensione dell’autorizzazione.
2. L’autorizzazione è valida in tutta l’Unione e consente ai fornitori di servizi di comunicazione dati di prestare in tutta l’Unione i servizi per i quali sono stati autorizzati.
Storico versioni
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