Art. 58 · Notifica dei titolari di posizioni in base alle categorie

Art. 58

Notifica dei titolari di posizioni in base alle categorie

In vigore dal 15 mag 2014
Notifica dei titolari di posizioni in base alle categorie 1.   Gli Stati membri si assicurano che le imprese di investimento o gli gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione che negozia derivati su merci o quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse: a) pubblichino una relazione settimanale indicante le posizioni aggregate detenute dalle differenti categorie di persone per i differenti strumenti finanziari derivati su merci o quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse negoziati sulle loro sedi di negoziazione, che specifica il numero delle posizioni lunghe e corte per tali categorie, le modifiche intervenute rispetto alla relazione precedente, la percentuale del totale delle posizioni aperte rappresentata da ciascuna categoria e il numero di persone che detengono una posizione in ciascuna categoria in conformità del paragrafo 4 e trasmettano tale relazione all’autorità competente e all’ESMA. Quest’ultima procede alla pubblicazione centralizzata delle informazioni contenute nelle relazioni in questione; b) su richiesta, forniscano all’autorità competente, almeno una volta al giorno, una scomposizione completa delle posizioni di tutte le persone, compresi i membri o partecipanti e i relativi clienti, in detta sede di negoziazione. L’obbligo di cui alla lettera a) si applica soltanto quando sia il numero delle persone sia le loro posizioni aperte superano le soglie minime. 2.   Gli Stati membri garantiscono che le imprese di investimento che negoziano derivati su merci o quote di emissione o loro prodotti derivati al di fuori di una sede di negoziazione forniscano all’autorità competente della sede di negoziazione in cui è negoziato il derivato su merci o quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse o all’autorità competente centrale della sede in cui sono negoziati quantitativi consistenti del derivato su merci o quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse presso sedi di negoziazione di più di una giurisdizione, almeno su base giornaliera, una scomposizione completa delle loro posizioni assunte in derivati su merci o quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse negoziati in una sede di negoziazione e i contratti OTC economicamente equivalenti, comprese quelle dei loro clienti, e dei clienti di detti clienti, fino a raggiungere il cliente finale, ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 600/2014 e, se del caso, dell’ del regolamento (UE) n. 1227/2011. 3.   Per consentire il controllo dell’ottemperanza dell’, paragrafo 1, gli Stati membri impongono ai membri o ai partecipanti ai mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai clienti dei sistemi organizzati di negoziazione di comunicare all’impresa di investimento o al gestore del mercato che gestisce tale sede di negoziazione, informazioni dettagliate sulle loro posizioni detenute mediante contratti negoziati nella sede di negoziazione in oggetto, almeno su base giornaliera, comprese le posizioni dei loro clienti, e dei clienti di detti clienti, fino a raggiungere il cliente finale. 4.   Le persone che detengono posizioni in un uno strumento derivato su merci ovvero quote di emissioni o strumenti derivati delle stesse, sono classificate dall’impresa di investimento o dal gestore del mercato che gestisce la sede di negoziazione in base alla natura della loro attività principale, tenendo conto di eventuali autorizzazioni applicabili, come: a) imprese di investimento o enti creditizi; b) fondi di investimento, sia in forma di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), quali definiti dalla direttiva 2009/65/CE, sia di gestori di fondi di investimento alternativi, quali definiti dalla direttiva 2011/61/CE; c) altri istituti finanziari, comprese le imprese di assicurazione e di riassicurazione, quali definite dalla direttiva 2009/138/CE, e gli enti pensionistici aziendali o professionali, quali definiti dalla direttiva 2003/41/CE; d) le imprese commerciali; e) nel caso delle quote di emissione e dei relativi strumenti derivati, gli operatori per i quali sussiste l’obbligo di conformarsi alle disposizioni della direttiva 2003/87/CE. Le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), specificano le posizioni lunghe e corte per categoria di persone, le eventuali modifiche intervenute rispetto alla precedente relazione, la percentuale del totale delle posizioni aperte rappresentata da ciascuna categoria e il numero di persone in ciascuna categoria. Le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e le scomposizioni di cui al paragrafo 2 operano una distinzione fra: a) le posizioni identificate come atte a ridurre, in una maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi alle attività commerciali e b) le altre posizioni. 5.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato standard delle relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e le scomposizioni di cui al paragrafo 2. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma ai sensi dell’articolo15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Nel caso delle quote di emissione e dei relativi strumenti derivati, la notifica non pregiudica gli obblighi di conformità previsti dalla direttiva 2003/87/CE. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’ al fine di specificare le soglie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, secondo comma, tenuto conto del numero totale di posizioni aperte e della loro entità, nonché del numero totale di persone che detengono una posizione. 7.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le misure volte a esigere che tutte le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), le siano trasmesse con cadenza settimanale definita e a permettere a quest’ultima di centralizzarne la pubblicazione. L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 3 gennaio 2016. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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