Art. 57
Limiti di posizione e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci
In vigore dal 15 mag 2014
Limiti di posizione e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci
1. Gli Stati membri si assicurano che le autorità competenti, conformemente alla metodologia di calcolo determinata dall’ESMA, stabiliscano e applichino limiti di posizione sull’entità di una posizione netta che può essere detenuta da una persona in qualsiasi momento in derivati su merci, negoziati in sedi di negoziazione e contratti negoziati fuori listino (OTC) economicamente equivalenti. I limiti sono stabiliti sulla base di tutte le posizioni detenute da una persona e di quelle detenute per suo conto a livello di gruppo aggregato allo scopo di:
a)
prevenire gli abusi di mercato; o
b)
favorire condizioni ordinate di formazione dei prezzi e regolamento, anche prevenendo posizioni che producono distorsioni di mercato e garantendo, in particolare, la convergenza tra i prezzi degli strumenti derivati nel mese di consegna e i «prezzi a pronti» delle merci sottostanti, fatta salva la determinazione del prezzo sul mercato delle merci sottostanti.
I limiti di posizione non si applicano alle posizioni detenute da un’entità non finanziaria, o per conto della stessa, e con capacità oggettivamente misurabile di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale di tale entità non finanziaria.
2. I limiti di posizione specificano chiare soglie quantitative dell’entità massima di una posizione in uno strumento derivato su merci che una persona può detenere.
3. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare la metodologia di calcolo che le autorità competenti devono applicare in sede di definizione dei limiti di posizione mensile a termine e altri limiti mensili di posizione per derivati su merci regolati fisicamente e a pronti, sulla base delle caratteristiche del relativo prodotto derivato. La metodologia di calcolo tiene conto almeno dei seguenti fattori:
a)
la scadenza dei contratti degli strumenti derivati su merci;
b)
l’offerta consegnabile della merce sottostante;
c)
le posizioni aperte complessive nel contratto in oggetto e le posizioni aperte complessive in altri strumenti finanziari con lo stesso sottostante;
d)
la volatilità dei mercati pertinenti, compresi i derivati sostitutivi e i mercati delle merci sottostanti;
e)
il numero e le dimensioni dei partecipanti al mercato;
f)
le caratteristiche del mercato delle merci sottostanti, inclusi gli schemi di produzione, consumo e trasporto verso il mercato;
g)
lo sviluppo di nuovi contratti.
L’ESMA tiene conto dell’esperienza acquisita con i limiti di posizione dalle imprese di investimento o dai gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione ed altre giurisdizioni.
L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. Le autorità competenti stabiliscono limiti per ciascun contratto di strumenti derivati su merci negoziati in sedi di negoziazione sulla base della metodologia di calcolo determinata dall’ESMA in conformità del paragrafo 3. Tale limite di posizione include contratti OTC economicamente equivalenti.
Le autorità competenti riesaminano i limiti di posizione ogni volta che interviene un cambiamento rilevante dell’offerta consegnabile o delle posizioni aperte o altri cambiamenti rilevanti nel mercato, in base alla determinazione dell’offerta consegnabile e delle posizioni aperte da parte dell’autorità competente, e ridefinisce i limiti di posizione conformemente alla metodologia di calcolo determinata dall’ESMA.
5. Le autorità competenti comunicano all’ESMA gli esatti limiti di posizione che intendono stabilire conformemente alla metodologia di calcolo determinata dall’ESMA in conformità del paragrafo 3. Entro due mesi dalla ricezione della notifica, l’ESMA trasmette all’autorità competente in questione un parere nel quale valuta la compatibilità dei limiti di posizione con le finalità enunciate al paragrafo 1 e con la metodologia di calcolo determinata dall’ESMA in conformità del paragrafo 3. L’ESMA pubblica il parere sul suo sito web. L’autorità competente interessata modifica i limiti di posizione in conformità al parere dell’ESMA o spiegare a quest’ultima le ragioni per cui non ritiene necessario modificarli. Qualora un’autorità competente imponga limiti in contrasto con il parere dell’ESMA, detta autorità pubblica immediatamente sul proprio sito web una comunicazione in cui spiega le ragioni che l’hanno indotta a prendere tale decisione.
Qualora determini che un limite di posizione non è conforme alla metodologia di calcolo di cui al paragrafo 3, l’ESMA agisce in conformità con i suoi poteri ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
6. Qualora siano negoziati quantitativi rilevanti del medesimo strumento derivato su merci presso sedi di negoziazione di più di una giurisdizione, l’autorità competente della sede in cui è negoziato il quantitativo più elevato (autorità competente centrale) stabilisce il limite di posizione unico da applicare a tutte le negoziazioni relative a tale contratto. L’autorità competente centrale consulta le autorità competenti di altre sedi in cui è negoziato un ingente quantitativo del derivato in questione, in merito al limite di posizione unico da applicare e all’eventuale riesame di tale limite. In caso di disaccordo tra le autorità competenti, queste ultime espongono per iscritto le ragioni complete e dettagliate per cui considerano non soddisfatti i requisiti enunciati al paragrafo 1. L’ESMA dirime ogni eventuale controversia fra le autorità competenti in conformità con i suoi poteri ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Le autorità competenti delle sedi in cui è negoziato il medesimo strumento derivato su merci e le autorità competenti dei titolari di posizioni in tale strumento derivato predispongono accordi di cooperazione che prevedano anche lo scambio reciproco di dati pertinenti e al fine di verificare e far rispettare il limite di posizione unico.
7. L’ESMA verifica almeno una volta all’anno il modo in cui le autorità competenti hanno dato attuazione ai limiti di posizione stabiliti in base alla metodologia di calcolo determinata dall’ESMA in conformità del paragrafo 3. In tal modo l’ESMA garantisce che un limite di posizione unico si applichi effettivamente allo stesso contratto a prescindere dalla sede in cui è negoziato, in conformità del paragrafo 6.
8. Gli Stati membri si assicurano che un’impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce una sede di negoziazione che negozia derivati su merci applichi controlli sulla gestione delle posizioni. Tali controlli includono almeno la facoltà della sede di negoziazione di:
a)
controllare le posizioni aperte delle persone;
b)
ottenere dalle persone accesso alle informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, in relazione all’entità e alle finalità di una posizione o esposizione assunta, alle informazioni sui titolari effettivi o sottostanti, a qualsiasi misura concertata e alle eventuali attività e passività nel mercato sottostante;
c)
imporre a una persona di chiudere o ridurre una posizione in via temporanea o permanente a seconda del caso specifico e di adottare unilateralmente le misure appropriate per la chiusura o la riduzione nel caso in cui la persona non ottemperi; e
d)
se del caso, esigere che la persona reimmetta temporaneamente liquidità nel mercato a un prezzo e un volume convenuti, con l’esplicito intento di lenire gli effetti di una posizione elevata o dominante.
9. I limiti di posizione e i controlli sulla gestione delle posizioni sono trasparenti e non discriminatori, specificano come si applicano alle persone e tengono conto della natura e della composizione dei partecipanti al mercato e dell’utilizzo che essi fanno dei contratti presentati alla negoziazione.
10. L’impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce la sede di negoziazione informa dettagliatamente l’autorità competente circa i controlli sulla gestione delle posizioni.
L’autorità competente trasmette le stesse informazioni, nonché i particolari sui limiti di posizione che ha stabilito, all’ESMA, che a sua volta pubblica e tiene aggiornata sul proprio sito web una banca dati con informazioni sintetiche sui limiti di posizione e sui controlli della gestione delle posizioni.
11. I limiti di posizione di cui al paragrafo 1 sono imposti dalle autorità competenti a norma dell’, paragrafo 2, lettera p).
12. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare:
a)
i criteri e i metodi per stabilire se una posizione può essere considerata atta a ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali;
b)
i metodi per stabilire i casi in cui è opportuno aggregare le posizioni di una persona in seno a un gruppo;
c)
i criteri per stabilire se un contratto è un contratto OTC economicamente equivalente a quello negoziato in una serie di negoziazione, di cui al paragrafo 1, in maniera tale da agevolare la segnalazione di posizioni adottate in contratti OTC equivalenti all’autorità competente interessata cui all’, paragrafo 2;
d)
la definizione di ciò che costituisce uno strumento derivato su merci e quantitativi rilevanti di cui al paragrafo 6 del presente articolo;
e)
la metodologia per aggregare e compensare posizioni di derivati su merci negoziati OTC e in una sede di negoziazione, onde determinare la posizione netta ai fini della valutazione della conformità ai limiti. Tali metodologie definiscono criteri per determinare quali posizioni possono essere sottoposte a compensazione reciproca e non facilitano l’accumulo di posizioni in maniera incoerente con le finalità stabilite al paragrafo 1 del presente articolo;
f)
la procedura che illustra le modalità di richiesta dell’esenzione di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo e le modalità di approvazione di tali richieste da parte dell’autorità competente interessata;
g)
il metodo di calcolo per determinare la sede in cui è negoziato il quantitativo più elevato di derivati su merci e che cosa si intende per quantitativi rilevanti di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
13. Le autorità competenti non impongono limiti più restrittivi di quelli adottati a norma del paragrafo 1, salvo in casi eccezionali in cui essi siano debitamente giustificati e proporzionati, tenendo conto della liquidità del mercato specifico e dell’ordinato funzionamento di tale mercato. Le autorità competenti pubblicano sul proprio sito web i particolari dei limiti di posizione più restrittivi che hanno deciso di imporre e che sono validi per un periodo iniziale che non può superare i sei mesi a decorrere dalla data della loro pubblicazione sul sito. I limiti di posizione più restrittivi possono essere prorogati per ulteriori periodi non superiori a sei mesi ciascuno se continuano a sussistere i motivi che hanno determinato la restrizione. Se non sono rinnovati decorso tale periodo di sei mesi, decadono automaticamente.
Una volta decisa l’imposizione di limiti di posizione più restrittivi, le autorità competenti la notificano all’ESMA. La notifica illustra le ragioni che hanno portato all’adozione di limiti di posizione più restrittivi. Entro 24 ore l’ESMA si pronuncia sulla necessità dei limiti di posizione più restrittivi alla luce dell’eccezionalità del caso. Il parere è pubblicato sul sito Internet dell’ESMA.
Qualora un’autorità competente imponga limiti in contrasto con il parere dell’ESMA, pubblica immediatamente sul proprio sito web una comunicazione in cui spiega le ragioni che l’hanno indotta a prendere tale decisione.
14. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano applicare i poteri sanzionatori previsti dalla presente direttiva per le violazioni dei limiti di posizione stabilite in conformità del presente articolo:
a)
alle posizioni detenute da persone stabilite o attive sul loro territorio o all’estero che superano i limiti fissati dall’autorità competente per i contratti di derivati su merci in relazione a contratti di sedi di negoziazione situate o attive sul loro territorio o contratti negoziati OTC economicamente equivalenti;
b)
alle posizioni detenute da persone stabilite o attive sul loro territorio che superano i limiti fissati dalle autorità competenti di altri Stati membri per i contratti di derivati su merci.
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