Art. 55 · Disposizioni riguardanti gli accordi di controparte centrale e di compensazione e di regolamento

Art. 55

Disposizioni riguardanti gli accordi di controparte centrale e di compensazione e di regolamento

In vigore dal 15 mag 2014
Disposizioni riguardanti gli accordi di controparte centrale e di compensazione e di regolamento 1.   Fatti salvi i titoli III, IV o V del regolamento (UE) n. 648/2012, gli Stati membri non vietano ai mercati regolamentati di concludere con una controparte centrale o un sistema di compensazione e un sistema di regolamento di un altro Stato membro gli accordi necessari per prevedere la compensazione e/o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti a tali mercati nel quadro dei loro sistemi. 2.   Fatti salvi i titoli III, IV o V del regolamento (UE) n. 648/2012, l’autorità competente per il mercato regolamentato non può opporsi al ricorso ad una controparte centrale, ad un sistemadi compensazione e/o a sistemi di regolamento di un altro Stato membro salvo qualora possa dimostrare che ciò è necessario per preservare il funzionamento ordinato del predetto mercato e tenuto conto delle condizioni fissate dall’, paragrafo 2, della presente direttiva per i sistemi di regolamento. Per evitare un’indebita duplicazione dei controlli, l’autorità competente terrà conto del controllo/della vigilanza già esercitati sul sistema di compensazione e di regolamento dalle banche centrali in veste di controllori dei sistemi di compensazione e di regolamento o da altre autorità preposte alla vigilanza competenti per tali sistemi.
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