Art. 53 · Accesso ai mercati regolamentati

Art. 53

Accesso ai mercati regolamentati

In vigore dal 15 mag 2014
Accesso ai mercati regolamentati 1.   Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati stabiliscano, attuino e mantengano norme trasparenti e non discriminatorie, basate su criteri oggettivi, per quanto riguarda l’accesso al mercato regolamentato o l’acquisizione della qualità di membro. 2.   Le norme di cui al paragrafo 1specificano gli obblighi imposti ai membri o ai partecipanti derivanti: a) dall’istituzione e dalla gestione del mercato regolamentato; b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato; c) dagli standard professionali imposti al personale delle imprese di investimento o dagli enti creditizi che operano sul mercato; d) dalle condizioni stabilite, per i membri o partecipanti diversi dalle imprese di investimento e dagli enti creditizi, a norma del paragrafo3; e) dalle norme e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato. 3.   I mercati regolamentati possono ammettere in qualità di membri o partecipanti le imprese di investimento, gli enti creditizi autorizzati in virtù della direttiva 2013/36/UE e chiunque: a) goda di sufficiente buona reputazione; b) disponga di un livello sufficiente di capacità di negoziazione, di competenza ed esperienza; c) disponga, se del caso, di adeguati dispositivi organizzativi; d) disponga di risorse sufficienti per il ruolo che deve svolgere, tenendo conto delle varie disposizioni finanziarie eventualmente fissate dal mercato regolamentato per garantire l’adeguato regolamento delle operazioni. 4.   Gli Stati membri assicurano che per le operazioni concluse su un mercato regolamentato i membri e i partecipanti non siano tenuti ad applicarsi reciprocamente gli obblighi prescritti agli . Tuttavia, i membri o i partecipanti di un mercato regolamentato applicano gli obblighi previsti agli per quanto concerne i loro clienti quando, operando per conto di questi ultimi, ne eseguono gli ordini su un mercato regolamentato. 5.   Gli Stati membri assicurano che le norme in materia di accesso ai mercati regolamentati o di acquisizione della qualità di membro o di partecipante prevedano la partecipazione diretta o remota delle imprese di investimento e degli enti creditizi. 6.   Senza imporre ulteriori obblighi di legge o amministrativi, ciascuno Stato membro consente che i mercati regolamentati degli altri Stati membri a dotarsi nel suo territorio di dispositivi appropriati per facilitare l’accesso e la negoziazione in tali mercati ai loro membri e partecipanti remoti stabiliti nel suo territorio. Il mercato regolamentato comunica all’autorità competente del suo Stato membro d’origine lo Stato membro in cui intende predisporre tali dispositivi. L’autorità competente dello Stato membro d’origine trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui il mercato regolamentato intende predisporre tali dispositivi. L’ESMA può chiedere l’accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all’articolo35 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro ospitante, l’autorità competente dello Stato membro d’origine del mercato regolamentato comunica senza indebito ritardo l’identità dei membri o dei partecipanti del mercato regolamentato stabiliti in tale Stato membro. 7.   Gli Stati membri prescrivono che il gestore del mercato comunichi regolarmente alle autorità competenti dei mercati regolamentati gli elenchi dei rispettivi membri o partecipanti.
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