Art. 5 · Requisiti per l’autorizzazione

Art. 5

Requisiti per l’autorizzazione

In vigore dal 15 mag 2014
Requisiti per l’autorizzazione 1.   Ciascuno Stato membro prescrive che la prestazione di servizi e/o l’esercizio di attività di investimento come occupazione o attività abituale a titolo professionale sia soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi del presente capo. L’autorizzazione è rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro d’origine designata a norma dell’. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano qualsiasi gestore del mercato a gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione (OTF), previa verifica del fatto che rispetta il presente capo. 3.   Gli Stati membri istituiscono un registro di tutte le imprese di investimento. Il registro è accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi o sulle attività per i quali l’impresa di investimento è autorizzata. Il registro è aggiornato regolarmente. Ogni autorizzazione è notificata all’ESMA. L’ESMA redige un elenco di tutte le imprese di investimento dell’Unione. Tale elenco contiene informazioni sui servizi o sulle attività per i quali ciascuna impresa di investimento è autorizzata ed è aggiornato regolarmente. L’ESMA pubblica l’elenco sul suo sito web e ne cura l’aggiornamento. Qualora un’autorità competente abbia revocato un’autorizzazione ai sensi dell’, lettere b), c) e d), la revoca è pubblicata nell’elenco per un periodo di cinque anni. 4.   Ciascuno Stato membro prescrive che: a) un’impresa di investimento che sia una persona giuridica abbia la sede centrale nello Stato membro in cui ha la sede legale; b) un’impresa di investimento che non sia una persona giuridica o un’impresa di investimento che sia una persona giuridica ma che in base al suo diritto nazionale non ha una sede legale, abbia la sua sede centrale nello Stato membro in cui esercita effettivamente la sua attività.
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