Art. 48
Resilienza dei sistemi, interruttori di circuito e negoziazione elettronica
In vigore dal 15 mag 2014
Resilienza dei sistemi, interruttori di circuito e negoziazione elettronica
1. Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati dispongano di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per garantire che i sistemi di negoziazione siano resilienti, abbiano capacità sufficiente per gestire i picchi di volume di ordini e messaggi, siano in grado di garantire negoziazioni ordinate in condizioni di mercato critiche, siano pienamente testati per garantire il rispetto di tali condizioni, siano soggetti a efficaci disposizioni in materia di continuità operativa per garantire la continuità dei servizi in caso di malfunzionamento dei loro sistemi di negoziazione.
2. Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati dispongano:
a)
di accordi scritti con tutte le imprese di investimento che perseguono una strategia di «market making» sul mercato regolamentato;
b)
di sistemi intesi a garantire che un numero sufficiente di imprese di investimento aderisca a tali accordi, in virtù dei quali sono tenute a trasmettere quotazioni irrevocabili a prezzi concorrenziali, con il risultato di fornire liquidità al mercato su base regolare e prevedibile, qualora tale requisito sia adeguato alla natura e alle dimensioni delle negoziazioni nel mercato regolamentato in questione.
3. L’accordo scritto di cui al paragrafo 2 specifica quanto meno:
a)
gli obblighi che incombono all’impresa di investimento in termini di fornitura di liquidità e, se del caso, qualsiasi altro obbligo derivante dall’adesione al sistema di cui al paragrafo 2, lettera b);
b)
eventuali incentivi in termini di rimborsi o di altro tipo offerti dal mercato regolamentato a un’impresa di investimento al fine di fornire liquidità al mercato su base regolare e prevedibile e, se del caso, eventuali altri diritti per l’impresa di investimento derivanti dall’adesione al sistema di cui al paragrafo 2, lettera b).
Il mercato regolamentato controlla e garantisce che le imprese di investimento soddisfino i requisiti stabiliti nell’ambito di detti accordi scritti vincolanti. Il mercato regolamentato informa l’autorità competente in merito al contenuto dell’accordo scritto vincolante e, su richiesta, e le fornisce tutte le ulteriori informazioni necessarie affinché essa possa sincerarsi della conformità del mercato regolamentato ai requisiti del presente paragrafo.
4. Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati dispongano di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per rifiutare gli ordini che eccedono soglie predeterminate di prezzo e volume o che sono chiaramente errati.
5. Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati siano in grado di sospendere o limitare temporaneamente le negoziazioni qualora si registri un’oscillazione significativa nel prezzo di uno strumento finanziario in tale mercato o in un mercato correlato in un breve lasso di tempo e, in casi eccezionali, possano sopprimere, modificare o correggere qualsiasi transazione. Gli Stati membri impongono ai mercati regolamentati di garantire che i parametri per la sospensione delle negoziazioni siano calibrati in modo tale da tenere conto della liquidità delle diverse classi e sottoclassi di attivi, della natura del modello di mercato e delle categorie di utenti, e da evitare perturbazioni significative del corretto funzionamento delle negoziazioni.
Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati comunichino, in maniera coerente e comparabile, i parametri per sospendere le negoziazioni e qualsiasi modifica sostanziale di tali parametri all’autorità competente e che questa ne dia a sua volta comunicazione all’ESMA. Gli Stati membri esigono che, allorché un mercato regolamentato rilevante in termini di liquidità in tale strumento finanziario sospende le negoziazioni in qualsiasi Stato membro, la sede di negoziazione interessata disponga dei sistemi e delle procedure necessari a garantire che notificherà le autorità competenti al fine di coordinare una risposta a livello dei mercati e stabilire, ove opportuno, di sospendere le negoziazioni nelle altre sedi in cui lo strumento finanziario è negoziato fino alla ripresa delle negoziazioni sul mercato originario.
6. Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati dispongano di sistemi, procedure e dispositivi efficaci, anche chiedendo ai membri o ai partecipanti di realizzare prove adeguate degli algoritmi e fornendo ambienti per facilitare la realizzazione di tali prove, per garantire che i sistemi algoritmici di negoziazione non possano creare o contribuire a creare condizioni di negoziazione anormali sul mercato e per gestire qualsiasi condizione di negoziazione anormale causata da tali sistemi algoritmici di negoziazione, tra cui sistemi per limitare il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni inserite nel sistema da un membro o partecipante, per poter rallentare il flusso di ordini in caso di rischio che sia raggiunta la capacità del sistema e per limitare la dimensione minima dello scostamento di prezzo che può essere eseguita sul mercato e garantirne il rispetto.
7. Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati che consentono un accesso elettronico diretto dispongano di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per garantire che i membri o partecipanti possano fornire tale servizio se sono imprese di investimento autorizzate ai sensi della presente direttiva o enti creditizi autorizzati in virtù della direttiva 2013/36/UE, che siano definiti e applicati criteri adeguati relativamente all’idoneità delle persone cui può essere garantito tale accesso e che i membri o i partecipanti mantengano la responsabilità per gli ordini e le operazioni eseguiti utilizzando tale servizio in relazione ai requisiti della presente direttiva.
Gli Stati membri si assicurano inoltre che i mercati regolamentati fissino norme adeguate in materia di controlli e soglie di rischio sulle negoziazioni realizzate tramite tale accesso e che siano in grado di distinguere, e se necessario bloccare, gli ordini e le negoziazioni effettuati da una persona che utilizza l’accesso elettronico diretto rispetto agli altri ordini e le negoziazioni effettuati da un membro o partecipante.
I mercati regolamentati dispongono di meccanismi per sospendere o interrompere la fornitura a un cliente di un accesso elettronico diretto da parte di un membro o partecipante in caso di mancata conformità con il presente paragrafo.
8. Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati garantiscano che le loro norme in materia di servizi di co-ubicazione siano trasparenti, eque e non discriminatorie.
9. Gli Stati membri impongono ai mercati regolamentati di garantire che la struttura delle loro commissioni, incluse le commissioni di esecuzione delle operazioni, le commissioni accessorie e i rimborsi, sia trasparente, equa e non discriminatoria e che non costituisca un incentivo a inserire, modificare o cancellare ordini oppure a eseguire transazioni in modo tale da contribuire a creare condizioni di negoziazione anormali o abusi di mercato. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché un mercato regolamentato imponga obblighi di «market making» sulle singole azioni o su un opportuno paniere di azioni in cambio dei rimborsi concessi.
Gli Stati membri consentono ai mercati regolamentati di adeguare le commissioni relative agli ordini cancellati in funzione del lasso di tempo in cui l’ordine è stato mantenuto e di calibrare le commissioni in funzione dello strumento finanziario a cui si applicano.
Gli Stati membri possono autorizzare un mercato regolamentato a imporre commissioni più elevate per effettuare gli ordini che sono successivamente annullati rispetto a quelli eseguiti e a imporre commissioni più elevate ai partecipanti che presentano un elevato rapporto tra ordini annullati e ordini eseguiti e che impiegano una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, al fine di tener conto dell’onere aggiuntivo sulla capacità del sistema.
10. Gli Stati membri provvedono affinché i mercati regolamentati siano in grado di individuare, attraverso la segnalazione di membri o partecipanti, gli ordini generati mediante negoziazione algoritmica, i diversi algoritmi utilizzati per la creazione degli ordini e le corrispondenti persone che avviano tali ordini. Tali informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
11. Gli Stati membri prescrivono che, su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro d’origine di un mercato regolamentato, i mercati regolamentati mettano a disposizione dell’autorità competente i dati relativi al book di negoziazione o diano all’autorità competente accesso allo stesso, in modo che l’autorità sia in grado di controllare le negoziazioni.
12. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano:
a)
gli obblighi volti a garantire che i sistemi di negoziazione dei mercati regolamentati siano resilienti e abbiano una capacità adeguata;
b)
il rapporto di cui al paragrafo 6, tenendo conto di fattori quali il valore degli ordini non eseguiti rispetto al valore delle operazioni eseguite;
c)
i controlli relativi all’accesso elettronico diretto in modo tale da garantire che i controlli applicati all’accesso sponsorizzato siano quantomeno equivalenti a quelli applicati all’accesso diretto al mercato;
d)
gli obblighi volti a garantire che i servizi di co-ubicazione e la struttura delle commissioni siano trasparenti, equi e non discriminatori e che la struttura delle commissioni non incentivi condizioni di negoziazione anormali o abusi di mercato;
e)
la determinazione se un mercato regolamentato sia rilevante in termini di liquidità in tale strumento finanziario;
f)
gli obblighi volti a garantire che i sistemi di «market making» siano equi e non discriminatori e fissare obblighi minimi in materia, che i mercati regolamentati devono prevedere in fase di elaborazione di detti sistemi, nonché le condizioni alle quali il requisito relativo al sistema di «market making» non è appropriato, tenendo conto della natura e della portata delle negoziazioni su tale mercato regolamentato, incluso se il mercato regolamentato prevede o autorizza la negoziazione algoritmica attraverso i suoi sistemi;
g)
gli obblighi volti a garantire una verifica adeguata degli algoritmi in modo da assicurare che i sistemi di negoziazione algoritmica, inclusi i sistemi di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, non possano creare o contribuire a creare condizioni di negoziazione anormali sul mercato.
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
13. Entro il 3 gennaio 2016, l’ESMA elabora orientamenti sulla calibrazione adeguata della sospensione delle negoziazioni di cui al paragrafo 5, tenendo conto dei fattori di cui a detto paragrafo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2014:65:oj#art-48