Art. 46
Obblighi riguardanti le persone che esercitano un’influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato
In vigore dal 15 mag 2014
Obblighi riguardanti le persone che esercitano un’influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato
1. Gli Stati membri prescrivono che le persone che sono nella posizione di esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato siano idonee.
2. Gli Stati membri prescrivono che l’operatore del mercato regolamentato:
a)
trasmetta all’autorità competente e renda pubbliche informazioni sulla proprietà del mercato regolamentato e/o del gestore del mercato, ed in particolare l’identità delle parti che sono in grado di esercitare un’influenza significativa sulla sua gestione e l’entità dei loro interessi;
b)
comunichi all’autorità competente e renda pubblico qualsiasi trasferimento di proprietà che dia origine a cambiamenti dell’identità delle persone che esercitano un’influenza significativa sul funzionamento del mercato regolamentato.
3. L’autorità competente rifiuta di approvare i cambiamenti proposti agli assetti di controllo del mercato regolamentato e/o del gestore del mercato quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che tali modifiche mettano a repentaglio la gestione sana e prudente di tale mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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