Art. 43
Revoca delle autorizzazioni
In vigore dal 15 mag 2014
Revoca delle autorizzazioni
L’autorità competente che ha rilasciato un’autorizzazione a norma dell’ può revocare l’autorizzazione rilasciata a un’impresa di un paese terzo se quest’ultima:
a)
non si avvale dell’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di prestare servizi di investimento o di esercitare attività di investimento da più di sei mesi, salvo il caso in cui lo Stato membro interessato non abbia disposto la decadenza dell’autorizzazione in tali casi;
b)
ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c)
non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione;
d)
ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva per quanto concerne le condizioni di esercizio relative alle imprese di investimento e applicabili alle imprese di paesi terzi;
e)
rientra in uno degli altri casi in cui la revoca è prevista dal diritto nazionale, per questioni che esulano dall’ambito di applicazione della presente direttiva.
Storico versioni
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