Art. 35 · Stabilimento di succursali

Art. 35

Stabilimento di succursali

In vigore dal 15 mag 2014
Stabilimento di succursali 1.   Gli Stati membri assicurano che la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori e/o l’esercizio di attività di investimento sul loro territorio ai sensi della presente direttiva e della direttiva 2013/36/UE possano essere effettuati tramite il diritto di stabilimento, sia mediante lo stabilimento di succursali sia avvalendosi di un agente collegato, stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, purché tali servizi e attività siano coperti dall’autorizzazione concessa all’impresa di investimento o all’ente creditizio nel suo Stato membro d’origine. I servizi accessori possono essere prestati soltanto insieme ad un servizio e/o ad un’attività di investimento. Gli Stati membri non impongono nessun requisito aggiuntivo, ad eccezione di quelli previsti ai sensi del paragrafo 8, all’organizzazione e all’attività della succursale per le materie trattate dalla presente direttiva. 2.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che desiderano stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro o avvalersi di agenti collegati stabiliti in un altro Stato membro in cui esse non hanno stabilito una succursale, lo notifichino preventivamente all’autorità competente del loro Stato membro d’origine e le forniscano le informazioni seguenti: a) gli Stati membri nel cui territorio intendono stabilire una succursale o gli Stati membri in cui non hanno stabilito una succursale ma intendono avvalersi di agenti collegati ivi stabiliti; b) un programma delle attività che indichi tra l’altro i servizi e/o le attività di investimento nonché i servizi accessori prestati; c) se costituita, la struttura organizzativa della succursale e la specificazione se essa intende avvalersi di agenti collegati nonché l’identità di questi ultimi; d) quando si deve ricorrere ad agenti collegati in uno Stato membro in cui un’impresa di investimento non ha stabilito una succursale, una descrizione dell’uso previsto di detti agenti e una struttura organizzativa, che comprenda i rapporti gerarchici e indichi l’inquadramento degli agenti della struttura societaria dell’impresa di investimento; e) l’indirizzo nello Stato membro ospitante presso il quale possono essere richiesti documenti; f) i nomi delle persone responsabili della gestione della succursale o dell’agente collegato. Qualora un’impresa d’investimento si avvalga di un agente collegato, stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, tale agente collegato è assimilato alla succursale, se è stata stabilita, ed è comunque soggetto alle disposizioni della presente direttiva in materia di succursali. 3.   A meno di avere motivo di dubitare dell’adeguatezza della struttura amministrativa o della solidità finanziaria di un’impresa di investimento tenuto conto delle attività previste, l’autorità competente dello Stato membro d’origine comunica queste informazioni, nei tre mesi seguenti la loro ricezione, all’autorità competente dello Stato membro ospitante designata quale punto di contatto a norma dell’, paragrafo 1, e ne informa l’impresa di investimento. 4.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro d’origine comunica all’autorità competente dello Stato membro ospitante informazioni dettagliate sul sistema di indennizzo degli investitori autorizzato al quale l’impresa di investimento ha aderito ai sensi della direttiva 97/9/CE. L’autorità competente dello Stato membro d’origine informa inoltre l’autorità competente dello Stato membro ospitante di qualsiasi modifica di tali informazioni. 5.   Quando l’autorità competente dello Stato membro d’origine rifiuta di comunicare le informazioni di cui sopra all’autorità competente dello Stato membro ospitante, essa indica, entro tre mesi a decorrere dalla ricezione delle predette informazioni, le ragioni del suo rifiuto all’impresa di investimento interessata. 6.   A partire dalla ricezione di una comunicazione dall’autorità competente dello Stato membro ospitante o in assenza di tale comunicazione, entro due mesi dalla data di trasmissione della comunicazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro d’origine, la succursale può essere stabilita e cominciare la sua attività. 7.   Gli enti creditizi che intendono avvalersi di agenti collegati stabiliti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine al fine di prestare servizi di investimento e servizi accessori nonché svolgere attività di investimento in conformità della presente direttiva ne inviano notifica all’autorità competente del proprio Stato membro di origine e le forniscono le informazioni di cui al paragrafo 2. A meno di avere motivo di dubitare dell’adeguatezza della struttura amministrativa o della solidità finanziaria di un ente creditizio tenuto conto delle attività previste, l’autorità competente dello Stato membro d’origine comunica queste informazioni, nei tre mesi seguenti la loro ricezione, all’autorità competente dello Stato membro ospitante designata quale punto di contatto a norma dell’, paragrafo1, e ne informa l’ente creditizio. Quando l’autorità competente dello Stato membro d’origine rifiuta di comunicare le informazioni di cui sopra all’autorità competente dello Stato membro ospitante, essa indica, entro tre mesi a decorrere dalla ricezione delle predette informazioni, le ragioni del suo rifiuto all’ente creditizio interessato. A partire dalla ricezione di una comunicazione dall’autorità competente dello Stato membro ospitante o, in assenza di tale comunicazione, entro due mesi dalla data di trasmissione della comunicazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro d’origine, l’agente collegato può cominciare la sua attività. Tale agente collegato è soggetto alle disposizioni della presente direttiva concernenti le succursali. 8.   Spetta all’autorità competente dello Stato membro in cui la succursale è ubicata vigilare affinché i servizi prestati dalla succursale nel suo territorio ottemperino agli obblighi fissati dagli , della presente direttiva e dagli articoli da 14 a 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni dallo Stato membro ospitante ove ciò sia ammissibile ai sensi dell’, paragrafo 12. L’autorità competente dello Stato membro in cui la succursale è ubicata ha il diritto di esaminare le disposizioni riguardanti la succursale e di richiedere di apportarvi le modifiche strettamente necessarie per consentire all’autorità competente di far rispettare gli obblighi previsti dagli , della presente direttiva e dagli articoli da 14 a 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni per quanto riguarda i servizi e/o le attività prestate dalla succursale nel suo territorio. 9.   Ciascuno Stato membro prevede che, quando un’impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro ha stabilito una succursale nel suo territorio, l’autorità competente dello Stato membro d’origine di tale impresa possa, nell’esercizio delle sue responsabilità e dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro ospitante, procedere a verifiche in loco presso tale succursale. 10.   In caso di modifica di uno dei dati comunicati a norma del paragrafo 2, l’impresa di investimento informa per iscritto l’autorità competente dello Stato membro d’origine almeno un mese prima di attuare la modifica prevista. L’autorità competente dello Stato membro d’origine informa l’autorità competente dello Stato membro ospitante in merito a tali modifiche. 11.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 2, 4, 7 e10. L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 12.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3, 4, 7 e 10. L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 3 gennaio 2016. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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