Art. 3 · Esenzioni facoltative

Art. 3

Esenzioni facoltative

In vigore dal 15 mag 2014
Esenzioni facoltative 1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare la presente direttiva alle persone di cui sono lo Stato membro d’origine, le cui attività sono autorizzate e disciplinate a livello nazionale e che: a) non sono autorizzate a detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti e che per questo motivo non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro clienti, b) non sono autorizzate a prestare servizi di investimento, tranne la ricezione e la trasmissione di ordini in valori mobiliari e quote di organismi d’investimento collettivo e/o attività di consulenza in materia di investimenti relativa a tali strumenti finanziari, e c) nell’ambito della prestazione di tali servizi sono autorizzate a trasmettere ordini soltanto a: i) imprese di investimento autorizzate ai sensi della presente direttiva, ii) enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE, iii) succursali di imprese di investimento o di enti creditizi autorizzati in un paese terzo e che sono tenuti ad ottemperare e ottemperano a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose quanto quelle stabilite nella presente direttiva, nel regolamento (UE) n. 575/2013 o nella direttiva 2013/36/UE, iv) organismi d’investimento collettivo autorizzati a norma del diritto di uno Stato membro a vendere quote al pubblico, nonché ai dirigenti di tali organismi, o v) società di investimento a capitale fisso, ai sensi dell’, paragrafo 7 della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (42), i cui titoli sono quotati o negoziati su un mercato regolamentato in uno Stato membro; o d) prestano servizi di investimento esclusivamente in merci, quote di emissioni e/o strumenti derivati sulle stesse al solo fine di limitare i rischi commerciali dei loro clienti, quando questi ultimi sono esclusivamente imprese elettriche locali ai sensi dell’, paragrafo 35, della direttiva 2009/72/CE e/o imprese di gas naturale ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, purché tali clienti detengano congiuntamente il 100 % del capitale o dei diritti di voto di tali persone, esercitino un controllo congiunto e siano esenti a titolo dell’, paragrafo 1, lettera j), della presente direttiva, nel caso in cui svolgano tali servizi di investimento personalmente. o e) prestano servizi di investimento esclusivamente in quote di emissioni e/o strumenti derivati sulle stesse al solo fine di limitare i rischi commerciali dei loro clienti, quando questi ultimi sono esclusivamente gestori ai sensi dell’, lettera f) della direttiva 2003/87/CE, purché tali clienti detengano congiuntamente il 100 % del capitale o dei diritti di voto di tali persone, esercitino un controllo congiunto e siano esenti a titolo dell’, paragrafo 1, lettera j), della presente direttiva, nel caso in cui svolgano tali servizi di investimento personalmente. 2.   I regimi degli Stati membri prevedono per le persone di cui al paragrafo 1 requisiti almeno analoghi a quelli stabiliti dalla presente direttiva per quanto riguarda: a) le condizioni e procedure di autorizzazione e di vigilanza continua quali stabilite all’, paragrafi 1 e 3, e agli articoli da 7 a 10, 21, 22 e 23 e i corrispondenti atti delegati adottati dalla Commissione conformemente all’; b) norme di comportamento quali stabilite all’, paragrafi 1, 3, 4, 5, 7 e 10, e all’, paragrafi 2, 5 e 6, e, qualora il regime nazionale consenta a tali persone di nominare agenti collegati, all’, e le relative misure di esecuzione. c) i requisiti organizzativi stabiliti dall’, paragrafo 3, primo, sesto e settimo comma, dall’, paragrafo 6 e dall’, paragrafo 7 e i corrispondenti atti delegati adottati dalla Commissione conformemente all’. Gli Stati membri stabiliscono che le persone escluse dall’ applicazione della presente direttiva ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo devono essere coperte da un sistema di indennizzo degli investitori riconosciuto in conformità della direttiva 97/9/CE. Gli Stati membri possono autorizzare le imprese di investimento a non essere coperte da tale sistema se hanno un’assicurazione di responsabilità professionale che, considerate le dimensioni, il profilo di rischio e la forma giuridica delle persone escluse a norma del paragrafo 1 del presente articolo, garantisca una protezione equivalente alla clientela. In deroga al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri in cui prima del 2 luglio 2014 sono già in vigore disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di questo tipo possono disporre entro il 3 luglio 2019 che le persone escluse dall’applicazione della presente direttiva ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, quando prestano servizi di investimento consistenti nella ricezione e trasmissione di ordini e/o attività di consulenza in materia di investimenti in quote di organismi d’investimento collettivo e agiscono in qualità di intermediari con una società di gestione quale definita nella direttiva 2009/65/CE, tali persone rispondano in solido dei danni subiti dai clienti in relazione a tali servizi. 3.   Le persone a cui la presente direttiva non si applica a norma del paragrafo 1 non godono delle libertà di prestare servizi o di effettuare attività di investimento o di stabilire succursali previste, rispettivamente, dalle disposizioni dell’ e dell’. 4.   Gli Stati membri comunicano ufficialmente alla Commissione e all’ESMA se si avvalgono dell’opzione prevista dal presente articolo e provvedono affinché le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 rechino la menzione di essere state concesse in conformità del presente articolo. 5.   Gli Stati membri comunicano all’ESMA le disposizioni del diritto nazionale analoghe ai requisiti della presente direttiva elencati al paragrafo 2.
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