Art. 29 · Obblighi delle imprese di investimento che nominano agenti collegati

Art. 29

Obblighi delle imprese di investimento che nominano agenti collegati

In vigore dal 15 mag 2014
Obblighi delle imprese di investimento che nominano agenti collegati 1.   Gli Stati membri permettono alle imprese di investimento di nominare agenti collegati per promuovere i loro servizi, procurare clienti o ricevere ordini dei clienti o dei potenziali clienti e trasmetterli, collocare strumenti finanziari e prestare consulenza rispetto agli strumenti e servizi finanziari proposti da tali imprese. 2.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che decidono di nominare agenti collegati mantengano la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta da detti agenti quando operano per conto di tali imprese di investimento. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di garantire che gli agenti collegati comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale impresa di investimento rappresentano. Gli Stati membri possono permettere, conformemente all’, paragrafi 6, 8 e 9, agli agenti collegati registrati nel loro territorio di detenere denaro e/o strumenti finanziari dei loro clienti per conto e sotto la piena responsabilità dell’impresa di investimento per la quale operano nel loro territorio o, in caso di attività transfrontaliera, nel territorio di uno Stato membro che consente all’agente collegato di detenere denaro del cliente. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento controllino le attività esercitate dai loro agenti collegati in modo che esse continuino a rispettare le disposizioni della presente direttiva quando agiscono tramite agenti collegati. 3.   Gli agenti collegati sono iscritti nel registro pubblico dello Stato membro in cui sono stabiliti. L’ESMA pubblica sul suo sito web riferimenti o collegamenti ipertestuali ai registri pubblici istituiti a norma del presente articolo dagli Stati membri che decidono di permettere alle imprese di investimento di nominare agenti collegati. Gli Stati membri assicurano che gli agenti collegati siano iscritti nel registro pubblico solo quando sia stato accertato che soddisfano il criterio dell’onorabilità e possiedono le conoscenze generali, commerciali e professionali e la competenza adeguate per essere in grado di prestare il servizio d’investimento o servizio accessorio e comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti il servizio proposto al cliente o potenziale cliente. Gli Stati membri possono decidere, con riserva di un controllo adeguato, di lasciare alle imprese di investimento la facoltà di verificare se gli agenti collegati che esse hanno nominato soddisfino il criterio dell’onorabilità e possiedano le conoscenze e la competenza di cui al secondo comma. Il registro è aggiornato regolarmente. Esso può essere consultato dal pubblico. 4.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che nominano agenti collegati adottino misure adeguate per evitare qualsiasi eventuale impatto negativo delle attività degli agenti collegati che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva sulle attività esercitate dall’agente collegato per conto dell’impresa di investimento. Gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di collaborare con le imprese di investimento e gli enti creditizi, le loro associazioni o altri soggetti nel registrare gli agenti collegati e nel controllare l’ottemperanza di tali agenti ai requisiti fissati al paragrafo 3. In particolare gli agenti collegati possono essere registrati da un’impresa di investimento, un ente creditizio o da loro associazioni e altri soggetti sotto la vigilanza dell’autorità competente. 5.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento nominino solo gli agenti collegati iscritti nei registri pubblici di cui al paragrafo 3. 6.   Gli Stati membri adottano o mantengono disposizioni più rigorose di quelle stabilite nel presente articolo o aggiungono ulteriori requisiti per gli agenti collegati iscritti nel registro nell’ambito della loro giurisdizione.
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