Art. 27 · Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente

Art. 27

Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente

In vigore dal 15 mag 2014
Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente 1.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di adottare misure sufficienti per ottenere, allorché eseguono ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti, tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni e della natura dell’ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. Tuttavia, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, l’impresa di investimento è tenuta ad eseguire l’ordine seguendo tali istruzioni. Quando l’impresa di investimento esegue un ordine per conto di un cliente al dettaglio, il migliore risultato possibile è determinato in termini di corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine. Ai fini di conseguire il miglior risultato possibile conformemente al primo comma, qualora vi sia più di una sede concorrente per l’esecuzione di un ordine relativo ad uno strumento finanziario, per valutare e comparare i risultati per il cliente che sarebbero ottenuti eseguendo l’ordine in ciascuna delle sedi di negoziazione, incluse nella strategia di esecuzione degli ordini dell’impresa di investimento, in grado di eseguire tale ordine, sono prese in considerazione le commissioni proprie dell’impresa di investimentoe i costi per l’esecuzione dell’ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili. 2.   Le imprese di investimento non percepiscono remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di canalizzare gli ordini verso una particolare sede di negoziazione o di esecuzione, che violino le norme sui conflitti di interesse o sugli incentivi di cuial paragrafo 1 del presente articolo, all’, paragrafo 3, agli . 3.   Gli Stati membri prescrivono, per gli strumenti finanziari soggetti all’obbligo di negoziazione di cui agli del regolamento (UE) n. 600/2014 che ciascuna sede di negoziazione o internalizzatore sistematico e, per gli altri strumenti finanziari, ciascuna sede di esecuzione metta a disposizione del pubblico, senza oneri, i dati relativi alla qualità dell’esecuzione delle operazioni in tale sede con frequenza almeno annuale e che, in seguito all’esecuzione di una transazione per conto di un cliente, l’impresa d’investimento comunichi a quest’ultimo in quale sede è avvenuta l’esecuzione dell’ordine. Le relazioni periodiche comprendono i dati sul prezzo, i costi, la velocità e la probabilità dell’esecuzione per singoli strumenti finanziari. 4.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento istituiscano e attuino efficaci meccanismi per ottemperare al paragrafo 1. In particolare, gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di definire ed attuare una strategia di esecuzione degli ordini che consenta loro di ottenere, per gli ordini del loro cliente, il miglior risultato possibile a norma del paragrafo 1. 5.   La strategia di esecuzione degli ordini specifica, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, le informazioni circa le varie sedi nelle quali l’impresa di investimento esegue gli ordini dei suoi clienti e i fattori che influenzano la scelta della sede di esecuzione. Essa precisa almeno le sedi che permettono all’impresa di investimento di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini del cliente. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento forniscano informazioni appropriate ai loro clienti in merito alla loro strategia di esecuzione degli ordini. Tali informazioni spiegano in modo chiaro, sufficientemente circostanziato e agevolmente comprensibile come l’impresa di investimento eseguirà gli ordini del cliente. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento ottengano il consenso preliminare dei loro clienti per la strategia di esecuzione degli ordini. Gli Stati membri prescrivono, qualora la strategia di esecuzione degli ordini preveda che gli ordini dei clienti possano essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione, che l’impresa di investimento, in particolare, informi i clienti circa tale possibilità. Gli Stati membri prescrivono parimenti che le imprese di investimento ottengano il consenso preliminare esplicito dei loro clienti prima di procedere all’esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione. Le imprese di investimento possono ottenere che tale consenso sia formulato sotto forma di accordo generale o in relazione alle singole operazioni. 6.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che eseguono gli ordini dei clienti effettuino una sintesi e pubblichino, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni in cui hanno eseguito ordini di clienti nell’anno precedente unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta. 7.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che eseguono gli ordini dei clienti di controllare l’efficacia dei loro dispositivi di esecuzione degli ordini e della loro strategia di esecuzione in modo da identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze. In particolare le imprese di investimento valutano regolarmente se le sedi di esecuzione previste nella strategia di esecuzione degli ordini assicurino il miglior risultato possibile per il cliente o se esse debbano modificare i dispositivi di esecuzione, tenendo conto anche delle informazioni pubblicate ai sensi dei paragrafi 3 e 6. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento notifichino ai clienti con i quali intrattengono una relazione qualsiasi modifica rilevante dei loro dispositivi per l’esecuzione degli ordini o della loro strategia di esecuzione. 8.   Gli Stati membri prescrivono inoltre che le imprese di investimento devono essere in grado di dimostrare ai loro clienti, dietro loro richiesta, che hanno eseguito gli ordini in conformità della strategia dell’impresa di investimento in materia di esecuzione nonché di dimostrare all’autorità competente su sua richiesta di aver ottemperato al presente articolo. 9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per quanto riguarda: a) i criteri per determinare l’importanza relativa dei vari fattori che a norma del paragrafo 1 possono essere presi in considerazione per determinare il miglior risultato possibile tenuto conto dell’entità e del tipo dell’ordine nonché della natura, al dettaglio o professionale del cliente; b) i fattori che possono essere presi in considerazione da un’impresa di investimento allorché riesamina i suoi dispositivi in materia di esecuzione e le circostanze nelle quali può rivelarsi appropriata una modifica di tali dispositivi, e in particolare, i fattori per determinare quali sedi consentano alle imprese di investimento di ottenere, regolarmente, il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei clienti; c) la natura e la portata delle informazioni da fornire ai clienti in merito alle strategie di esecuzione a norma del paragrafo 5. 10.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare: a) il contenuto specifico, il formato e la periodicità dei dati relativi alla qualità dell’esecuzione da pubblicare in conformità del paragrafo 3, tenendo conto del tipo di sede di esecuzione e del tipo di strumento finanziario interessati; b) il contenuto e il formato delle informazioni che le imprese di investimento devono pubblicare in conformità del paragrafo 6. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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