Art. 17 · Negoziazione algoritmica

Art. 17

Negoziazione algoritmica

In vigore dal 15 mag 2014
Negoziazione algoritmica 1.   Le imprese di investimento che effettuano negoziazione algoritmica pongono in essere controlli dei sistemi e del rischio efficaci e idonei per l’attività esercitata volti a garantire che i propri sistemi di negoziazione siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati e impediscano l’invio di ordini erronei o comunque un funzionamento dei sistemi tale da creare un mercato disordinato o contribuirvi. Tali imprese pongono in essere anche controlli efficaci dei sistemi e del rischio per garantire che i sistemi di negoziazione non possano essere utilizzati per finalità contrarie al regolamento (UE) n. 596/2014 o alle regole di una sede di negoziazione a cui esse sono collegate. Esse dispongono meccanismi efficaci di continuità operativa per rimediare a malfunzionamenti dei sistemi di negoziazione e provvedono affinché i loro sistemi siano verificati a fondo e soggetti a un monitoraggio adeguato per garantirne la conformità dei requisiti del presente paragrafo. 2.   Le imprese di investimento che effettuano negoziazioni algoritmiche in uno Stato membro lo notificano alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine e della sede di negoziazione in cui le imprese stesse effettuano la negoziazione algoritmica quali membri o partecipanti della sede di negoziazione. L’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento può prescrivere che quest’ultima fornisca, su base regolare o ad hoc, una descrizione della natura delle proprie strategie di negoziazione algoritmica, dettagli sui parametri o sui limiti di negoziazione a cui il sistema è soggetto, i controlli fondamentali di conformità e di rischio attuati per assicurare che le condizioni stabilite al paragrafo 1 siano soddisfatte e dettagli sulla verifica dei sistemi. L’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento può in qualsiasi momento chiedere all’impresa ulteriori informazioni sulla negoziazione algoritmica da essa effettuata e sui sistemi utilizzati. L’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento, su richiesta di un’autorità competente di una sede di negoziazione in cui l’impresa di investimento, quale membro o partecipante della sede di negoziazione, effettua la negoziazione algoritmica comunica senza indebiti ritardi le informazioni di cui al secondo comma che riceve dall’impresa di investimento che effettua la negoziazione algoritmica. Le imprese di investimento conservano le registrazioni attinenti alle questioni descritte nel presente paragrafo e assicurano che siano sufficienti per consentire all’autorità competente di controllare il rispetto dei requisiti della presente direttiva. L’impresa di investimento che effettua tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza conserva servendosi di un modello approvato registrazioni accurate e sequenziali di tutti gli ordini collocati, compresi la cancellazione di ordini, gli ordini eseguiti e le quotazioni sulle sedi di negoziazione e le mette a disposizione dell’autorità competente su sua richiesta. 3.   Le imprese di investimento che effettuano negoziazione algoritmica per perseguire una strategia di market making, tenendo conto della liquidità, delle dimensioni e della natura del mercato specifico e delle caratteristiche degli strumenti negoziati: a) svolgono tale attività in modo continuo in una fascia specifica dell’orario di negoziazione della sede di negoziazione, eccetto in circostanze eccezionali, con il risultato di fornire liquidità a tale sede in modo regolare e prevedibile. b) concludono con la sede di negoziazione un accordo scritto vincolante che precisa almeno gli obblighi dell’impresa d’investimento di cui alla lettera a), e c) dispongono di sistemi e controlli efficaci che garantiscono in ogni momento l’adempimento degli obblighi sanciti dall’accordo di cui alla lettera b), 4.   Agli effetti del presente articolo e dell’ della presente direttiva, le imprese di investimento che effettuano negoziazioni algoritmiche che sono ritenute perseguire una strategia di «market making» quando, quali membri o partecipanti in una o più sedi di negoziazione e operando per conto proprio, la loro strategia implica la trasmissione di quotazioni ferme, simultanee di acquisto e di vendita, di entità comparabile e a prezzi competitivi relative a uno o più strumenti finanziari o a diversi strumenti finanziari in un’unica sede di negoziazione o in diverse sedi di negoziazione, con il risultato di fornire liquidità in modo regolare e frequente al mercato complessivo. 5.   Un’impresa di investimento che fornisce accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione pone in essere efficaci controlli dei sistemi e del rischio, tali da assicurare che l’idoneità dei clienti che utilizzano il servizio sia adeguatamente valutata e riesaminata, che i clienti che utilizzano il servizio non superino soglie appropriate di negoziazione e di credito prefissate, che la negoziazione da parte di clienti che utilizzano il servizio sia oggetto di adeguato monitoraggio e che controlli appropriati dei rischi impediscano che una negoziazione possa creare rischi per la stessa impresa di investimento o possa dar luogo a un mercato disordinato o contribuirvi o possa essere contraria al regolamento (UE) n. 596/2014 o alle regole sulle sedi di negoziazione. È vietato l’accesso elettronico diretto senza che tali controlli siano stati posti in essere. Le imprese di investimento che forniscono un accesso diretto elettronico sono tenute ad assicurare che i clienti che utilizzano tale servizio osservino i requisiti della presente direttiva e le regole della sede di negoziazione. Le imprese di investimento controllano le operazioni al fine di identificare violazioni di tali regole, condizioni di negoziazione anomale o comportamenti riconducibili ad abusi di mercato da denunciare all’autorità competente. Le imprese di investimento assicurano che vi sia un accordo scritto vincolante tra l’impresa di investimento e il cliente per quanto riguarda i diritti e gli obblighi essenziali derivanti dalla prestazione del servizio e che ai termini di detto accordo l’impresa di investimento mantenga la responsabilità a titolo della presente direttiva. Le imprese di investimento che forniscono accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione lo notificano alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine e della sede di negoziazione in cui le imprese stesse forniscono accesso elettronico diretto. L’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento può prescrivere che quest’ultima fornisca, su base regolare o ad hoc, una descrizione dei sistemi e dei controlli di cui al primo comma e ne documenti l’effettiva applicazione. L’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento, su richiesta di un’autorità competente di una sede di negoziazione in relazione alla quale l’impresa di investimento fornisce accesso elettronico diretto, comunica senza indebiti ritardi le informazioni di cui al quarto comma che riceve dall’impresa di investimento. Le imprese di investimento conservano registrazioni attinenti alle questioni descritte nel presente paragrafo e assicurano che tali registrazioni siano sufficienti per consentire all’autorità competente di controllare il rispetto dei requisiti della presente direttiva. 6.   Le imprese di investimento che agiscono in qualità di aderenti generali ai sistemi di garanzia per altre persone pongono in essere controlli e sistemi efficaci per garantire che possano fruire dei servizi di compensazione solo persone idonee che soddisfano determinati criteri e che a tali persone siano imposti requisiti appropriati per ridurre i rischi per l’impresa di investimento e per il mercato. Le imprese di investimento assicurano che vi sia un accordo scritto vincolante tra l’impresa di investimento e la persona per quanto riguarda i diritti e gli obblighi essenziali derivanti dalla prestazione del servizio. 7.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per a) precisare i requisiti organizzativi di cui ai paragrafi da 1 a 6 da imporre alle imprese di investimento che prestano diversi servizi di investimento e servizi accessori e/o esercitano diverse attività di investimento o combinazioni degli stessi; le informazioni che precisano i requisiti organizzativi di cui al paragrafo 5 indicano i requisiti specifici per l’accesso diretto al mercato e per l’accesso sponsorizzato in modo tale da garantire che i controlli applicati all’accesso sponsorizzato siano almeno equivalenti a quelli applicati all’accesso diretto al mercato. b) definire le circostanze in cui un’impresa di investimento sarebbe obbligata a stipulare l’accordo di market making di cui al paragrafo 3, lettera b), e precisare i contenuti di tali accordi, compresa la fascia dell’orario di negoziazione della sede di negoziazione di cui al paragrafo 3; c) le situazioni che costituiscono le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3, comprese le circostanze di estrema volatilità, le questioni politiche e macroeconomiche, le questioni operative e relative ai sistemi e le circostanze che contraddicono la capacità dell’impresa di investimento di mantenere le pratiche prudenziali di gestione del rischio previste al paragrafo 1. d) indicare il contenuto e il formato del modello approvato di cui al quinto comma del paragrafo 2 e il periodo di tempo durante il quale l’impresa di investimento è tenuta a conservare le registrazioni. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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