Art. 14
Adesione ad un sistema di indennizzo degli investitori autorizzato
In vigore dal 15 mag 2014
Adesione ad un sistema di indennizzo degli investitori autorizzato
L’autorità competente si accerta che i soggetti che chiedono un’autorizzazione in qualità di imprese di investimento abbiano ottemperato, al momento dell’autorizzazione, agli obblighi previsti dalla direttiva 97/9/CE.
L’obbligo stabilito al primo comma vale per i depositi strutturati offerti da un ente creditizio partecipante a un sistema di garanzia dei depositi riconosciuto ai sensi della direttiva 2014/49/UE.
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