Art. 14 · Adesione ad un sistema di indennizzo degli investitori autorizzato

Art. 14

Adesione ad un sistema di indennizzo degli investitori autorizzato

In vigore dal 15 mag 2014
Adesione ad un sistema di indennizzo degli investitori autorizzato L’autorità competente si accerta che i soggetti che chiedono un’autorizzazione in qualità di imprese di investimento abbiano ottemperato, al momento dell’autorizzazione, agli obblighi previsti dalla direttiva 97/9/CE. L’obbligo stabilito al primo comma vale per i depositi strutturati offerti da un ente creditizio partecipante a un sistema di garanzia dei depositi riconosciuto ai sensi della direttiva 2014/49/UE.
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