Art. 2
Recepimento
In vigore dal 15 mag 2014
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all', punti 1, 2 e 6, e all'. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Essi applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 24 giugno 2015.
Storico versioni
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