Art. 5
Sanzioni per le persone fisiche
In vigore dal 15 mag 2014
Sanzioni per le persone fisiche
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui agli siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all', paragrafo 1, lettera d), e all', paragrafi 2 e 3, in relazione alle condotte di cui all', paragrafo 1, lettera d), siano punibili con una sanzione massima che preveda la reclusione.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all', paragrafo 1, lettera a), e all', paragrafo 3, in relazione alle condotte di cui all', paragrafo 1, lettera a), siano punibili con la pena della reclusione per una durata massima di almeno otto anni.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), e all', paragrafo 3, in relazione alle condotte di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), siano punibili con la pena della reclusione per una durata massima di almeno cinque anni.
5. Per quanto riguarda il reato di cui all', paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono prevedere sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive diverse da quelle di cui al paragrafo 4 del presente articolo, tra cui multe e reclusione, qualora la valuta falsificata sia stata ricevuta senza sapere che era falsa ma fatta poi circolare anche se riconosciuta tale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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