Art. 2
Definizioni
In vigore dal 15 mag 2014
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a)
«valuta»: le banconote e le monete metalliche la cui circolazione sia legalmente autorizzata, comprese le banconote e le monete metalliche la cui immissione in circolazione è legalmente autorizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98;
b)
«persona giuridica»: soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.
Storico versioni
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