Art. 9 · Accesso all'infrastruttura fisica interna all'edificio

Art. 9

Accesso all'infrastruttura fisica interna all'edificio

In vigore dal 15 mag 2014
Accesso all'infrastruttura fisica interna all'edificio 1.   Fatto salvo il paragrafo 3, primo comma, gli Stati membri provvedono affinché, i fornitori di reti pubbliche di comunicazione abbiano il diritto di installare la loro rete a loro spese, fino al punto di accesso. 2.   Fatto salvo il paragrafo 3, primo comma, gli Stati membri provvedono affinché, se la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico, i fornitori di reti pubbliche di comunicazione abbiano il diritto di accedere all'infrastruttura fisica interna all'edificio esistente allo scopo di installare una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché il titolare del diritto di usare il punto di accesso e l'infrastruttura fisica interna all'edificio soddisfi tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da fornitori di reti pubbliche di comunicazione secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo, se del caso. Se non viene raggiunto un accordo sull'accesso di cui ai paragrafi 1 o 2 entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta formale di accesso, gli Stati membri provvedono affinché ciascuna delle parti abbia il diritto di rivolgersi all'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie perché sia valutata la conformità con le condizioni previste nei suddetti paragrafi. Tale organismo, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, emette una decisione vincolante per comporre la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi, tranne in circostanze eccezionali, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di adire un organo giurisdizionale. 4.   Gli Stati membri possono concedere deroghe ai paragrafi 1, 2 e 3 per edifici in cui sia garantito, secondo condizioni obiettive, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, l'accesso ad una rete esistente che termina nella sede dell'utente finale e che è idonea alla prestazione di servizi di comunicazione elettronica ad alta velocità. 5.   In assenza di un'infrastruttura interna all'edificio predisposta per l'alta velocità, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di reti pubbliche di comunicazione abbiano il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell'abbonato, a condizione di aver ottenuto l'accordo dell'abbonato e purché provvedano a ridurre al minimo l'impatto sulla proprietà privata di terzi. 6.   Il presente articolo non pregiudica il diritto di proprietà del proprietario del punto di accesso o dell'infrastruttura fisica interna all'edificio nei casi in cui il titolare del diritto di usare tale infrastruttura o punto di accesso non ne sia il proprietario, né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari di edifici. Gli Stati membri possono definire norme relative ad un risarcimento finanziario adeguato delle persone che abbiano subito danni a seguito dell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
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