Art. 8 · Infrastruttura fisica interna all'edificio

Art. 8

Infrastruttura fisica interna all'edificio

In vigore dal 15 mag 2014
Infrastruttura fisica interna all'edificio 1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli edifici nuovi per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 31 dicembre 2016 siano equipaggiati, nella sede dell'utente finale, compresi eventuali elementi oggetto di comproprietà, di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica in caso di opere di profonda ristrutturazione per le quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 31 dicembre 2016. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i condomini nuovi per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 31 dicembre 2016 siano equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica in caso di opere di profonda ristrutturazione di condomini per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 31 dicembre 2016. 3.   Gli edifici equipaggiati in conformità del presente articolo possono beneficiare dell'etichetta volontaria «predisposizione alla banda larga» negli Stati membri che abbiano scelto di introdurre tale etichetta. 4.   Per determinate categorie di edifici, in particolare per le abitazioni singole, o per le opere di profonda ristrutturazione, gli Stati membri possono prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 ne casi in cui l'adempimento di tali obblighi sia sproporzionato, ad esempio in termini di costi per singoli proprietari o comproprietari o in termini di tipo di edificio, come nel caso di specifiche categorie di monumenti, edifici storici, case di villeggiatura, edifici militari o altri edifici utilizzati a fini di sicurezza nazionale. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate è offerta la possibilità di esprimere osservazioni sui progetti di esenzioni entro un termine ragionevole. Dette esenzioni sono notificate alla Commissione.
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