Art. 3 · Accesso all'infrastruttura fisica esistente

Art. 3

Accesso all'infrastruttura fisica esistente

In vigore dal 15 mag 2014
Accesso all'infrastruttura fisica esistente 1.   Gli Stati membri provvedono affinché ogni operatore di rete abbia il diritto di offrire ad imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica l'accesso alla sua infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Reciprocamente, gli Stati membri possono prevedere il diritto per gli operatori di reti pubbliche di comunicazione di offrire l'accesso alla loro infrastruttura fisica per l'installazione di reti diverse dalle reti di comunicazione elettronica. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta scritta di un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione, ogni operatore di rete abbia l'obbligo di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso alla sua infrastruttura fisica secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Nella richiesta scritta sono precisati gli elementi del progetto per cui si richiede l'accesso, compreso un calendario specifico. 3.   Gli Stati membri esigono che l'eventuale rifiuto dell'accesso sia giustificato da criteri oggettivi, trasparenti e proporzionati quali: a) l'idoneità tecnica dell'infrastruttura fisica di cui è richiesto l'accesso a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità di cui al paragrafo 2; b) la disponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità di cui al paragrafo 2, comprese le necessità future in termini di spazio dell'operatore di rete che siano sufficientemente dimostrate; c) questioni di sicurezza e sanità pubblica; d) l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali; e) il rischio di gravi interferenze dei servizi di comunicazione elettronica progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica; f) la disponibilità di validi mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica di rete forniti dall'operatore di rete e adatti alla fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, purché tale accesso sia offerto a condizioni eque e ragionevoli. Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore di rete indichi i motivi del rifiuto entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa di accesso. 4.   In caso di rifiuto dell'accesso o di mancato raggiungimento di un accordo sui termini e le condizioni specifici, incluso il prezzo, entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta di accesso, gli Stati membri provvedono affinché ciascuna delle parti abbia il diritto di rivolgersi all'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie. 5.   Gli Stati membri esigono che l'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 4 emetta, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, una decisione vincolante per risolvere la controversia promossa ai sensi del paragrafo 4, anche in materia di fissazione di termini e condizioni equi e ragionevoli, incluso il prezzo se del caso. L'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie compone la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa tranne in circostanze eccezionali, fatta salva la possibilità per le parti di adire un organo giurisdizionale. Nel caso in cui la controversia riguardi l'accesso all'infrastruttura di un fornitore di reti elettroniche di comunicazione e l'organismo nazionale per la risoluzione delle controversie sia l'autorità nazionale di regolamentazione, esso tiene conto, se del caso, degli obiettivi di cui all' della direttiva 2002/21/CE. Il prezzo eventualmente fissato dall'organismo competente per la risoluzione delle controversie è tale da garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa possibilità di recuperare i suoi costi e tiene conto dell'impatto dell'accesso richiesto sul piano d'impresa del fornitore di accesso, compresi gli investimenti realizzati dall'operatore di rete al quale è chiesto l'accesso, in particolare nelle infrastrutture fisiche utilizzate per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica ad alta velocità. 6.   Il presente articolo non pregiudica il diritto di proprietà del proprietario dell'infrastruttura fisica nei casi in cui l'operatore di rete non sia il proprietario, né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari immobiliari privati.
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