Art. 13 · Recepimento

Art. 13

Recepimento

In vigore dal 15 mag 2014
Recepimento Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2016. Essi ne informano la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2016. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
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