Art. 11 · Sanzioni

Art. 11

Sanzioni

In vigore dal 15 mag 2014
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle misure nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie alla loro applicazione. Le sanzioni previste sono appropriate, efficaci, proporzionate e dissuasive.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:61:oj#art-11