Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 15 mag 2014
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Scopo della presente direttiva è facilitare e incentivare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove in modo da abbattere i costi dell'installazione di tali reti. 2.   La presente direttiva fissa requisiti minimi relativi alle opere civili e alle infrastrutture fisiche, al fine di ravvicinare taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in tali settori. 3.   Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell'Unione che vadano al di là dei requisiti minimi stabiliti dalla presente direttiva al fine di conseguire meglio lo scopo di cui al paragrafo 1. 4.   In caso di conflitto tra una disposizione della presente direttiva e una disposizione delle direttive 2002/21/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/22/CE o 2002/77/CE, prevale la pertinente disposizione di tali direttive.
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