Art. 17

Art. 17

In vigore dal 15 mag 2014
1.   Entro il 18 dicembre 2015 e, successivamente, ogni cinque anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. 2.   Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione che valuti l'applicazione e l'efficacia della presente direttiva. Tale relazione è accompagnata, se necessario, da proposte idonee.
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