Art. 96 · Risoluzione di succursali nell’Unione

Art. 96

Risoluzione di succursali nell’Unione

In vigore dal 15 mag 2014
Risoluzione di succursali nell’Unione 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano dei poteri necessari per agire in relazione a una succursale nell’Unione non soggetta a procedure di risoluzione dei paesi terzi ovvero soggetta a procedure di risoluzione dei paesi terzi ove si applichi una delle circostanze di cui all’. Gli Stati membri assicurano che l’ si applichi all’esercizio di tali poteri. 2.   Gli Stati membri provvedono a che un’autorità di risoluzione possa esercitare i poteri previsti al paragrafo 1 quando reputa necessaria, nell’interesse pubblico, un’azione e purché siano soddisfatte una o più delle condizioni seguenti: a) la succursale nell’Unione non soddisfa più, o rischia di non soddisfare, le condizioni imposte dal diritto nazionale per la sua autorizzazione e il suo esercizio in tale Stato membro e non vi sono prospettive che un intervento del settore privato, un’azione di vigilanza ovvero un’azione pertinente di un paese terzo permetta alla succursale di ripristinare il soddisfacimento di tali condizioni ovvero di evitare il dissesto in tempi ragionevoli; b) secondo il parere dell’autorità di risoluzione, l’ente del paese terzo non è disposto o non è in grado, oppure non sarà probabilmente in grado, di pagare alla scadenza le proprie obbligazioni ai creditori dell’Unione o le obbligazioni create o contabilizzate attraverso la succursale e l’autorità di risoluzione ha accertato che in relazione a tale ente del paese terzo non è stata aperta né sarà aperta nel paese terzo in tempi ragionevoli nessuna procedura di risoluzione o procedura di insolvenza; c) l’autorità pertinente del paese terzo ha avviato procedure di risoluzione in relazione all’ente del paese terzo, ovvero ha notificato all’autorità di risoluzione l’intenzione di procedere in tal senso. 3.   L’autorità di risoluzione che avvia, in relazione a una succursale nell’Unione, un’azione autonoma tiene conto degli obiettivi della risoluzione e avvia tale azione nel rispetto dei principi e requisiti seguenti, nella misura in cui sono pertinenti: a) principi stabiliti all’; b) requisiti relativi all’applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al titolo IV, capo III.
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