Art. 95
Diritto di rifiutare il riconoscimento o l’applicazione delle procedure di risoluzione di paesi terzi
In vigore dal 15 mag 2014
Diritto di rifiutare il riconoscimento o l’applicazione delle procedure di risoluzione di paesi terzi
Previa consultazione con altre autorità di risoluzione qualora, a norma dell’, sia istituito un collegio europeo di risoluzione, l’autorità di risoluzione può rifiutare di riconoscere o di applicare le procedure di risoluzione dei paesi terzi a norma dell’, paragrafo 2, se reputa:
a)
che le procedure di risoluzione del paese terzo abbiano effetti negativi sulla stabilità finanziaria dello Stato membro in cui è basata l’autorità di risoluzione ovvero che le procedure abbiano effetti negativi sulla stabilità finanziaria in un altro Stato membro;
b)
che un’azione autonoma di risoluzione a norma dell’ in relazione a una succursale nell’Unione sia necessaria per conseguire uno o più obiettivi della risoluzione;
c)
che i creditori, inclusi in particolare i depositanti ubicati o pagabili in uno Stato membro, non beneficino dello stesso trattamento rispetto a creditori del paese terzo e depositanti aventi analoghi diritti giuridici in base alle procedure nazionali di risoluzione del paese terzo in questione;
d)
che il riconoscimento o l’applicazione delle procedure di risoluzione del paese terzo abbiano concrete implicazioni di bilancio per tale Stato membro; oppure
e)
che gli effetti di tale riconoscimento o applicazione siano contrari al diritto nazionale.
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